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Rito abbreviato o giudizio abbreviato: come funziona e quando si può richiedere

Cos'è il rito abbreviato, cosa si rischia, quando conviene e qual è la differenza con il patteggiamento.

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Redazione deQuo
04 Luglio 2021
giudizio abbreviato

Il rito abbreviato, noto anche come giudizio abbreviato, è una forma di procedimento che si contraddistingue per l’assenza della fase dibattimentale e per la definizione del giudizio all’interno della stessa udienza preliminare. 

Quando conviene richiedere il rito abbreviato? Quali sono le tempistiche

In questa guida tratteremo quali sono i benefici del giudizio abbreviato, analizzando aspetti quali il funzionamento della procedura, il giudice competente, i presupposti e i gli effetti. 

Cos’è il rito abbreviato

Per rito abbreviato si intende un procedimento speciale previsto dal Codice di procedura penale nel quale manca il dibattimento in Tribunale. Il rito abbreviato non è un’ammissione di colpa.

In pratica, l’imputato sceglie di essere processato solo sulla base dei risultati che emergono dalle indagini condotte dalla procura della Repubblica. Ne consegue che il giudizio abbreviato termina in una sola udienza

Come funziona il rito abbreviato

La richiesta del giudizio o rito immediato potrà essere formulata unicamente dall’imputato, personalmente o servendosi di un procuratore speciale sia in forma orale, sia in forma scritta, e fino a quando non siano state formulate le conclusioni. 

Spetta al giudice il compito di disporre il giudice abbreviato per mezzo di un’ordinanza. Nel caso in cui la richiesta fosse stata presentata dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, dovrebbero trascorrere 60 giorni di tempo per dare al pubblico ministero la possibilità di svolgere delle indagini suppletive. In tale ipotesi, l’imputato avrebbe il diritto di revocare la richiesta

giudizio abbreviato

Come si svolge un rito abbreviato condizionato?

L’imputato ha la possibilità di subordinare la sua richiesta ad un’integrazione probatoria (art. 438 c.p.p.). In tale ipotesi il rito abbreviato viene concesso:

  • se l’integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione;
  • nell’ipotesi in cui sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento.

Nel caso in cui la richiesta venisse accolta dal giudice, il PM avrebbe facoltà di richiedere la prova contraria. Qualora, invece, venisse respinta, potrebbe comunque essere riformulata fino al momento delle conclusioni, ai sensi dell’articolo 438 c.p.p.

Rito abbreviato: pro e contro

La scelta del rito abbreviato corrisponde a una riduzione della pena;

  • nel caso di una contravvenzione, la pena sarà diminuita della metà;
  • nell’ipotesi di un delitto, sarà diminuita di un terzo

Il giudizio abbreviato si svolge nel rispetto delle disposizioni previste per l’udienza preliminare e il suo svolgimento può avvenire:

  • in camera di consiglio;
  • in pubblica udienza

In generale, conviene scegliere il rito abbreviato quando è inutile approfondire determinati temi di prova, ma al contrario è possibile tentare l’assoluzione con il solo materiale d’indagine. Allo stesso modo, il giudizio abbreviato può essere utilizzato per ottenere uno sconto di pena.

Per quanto riguarda eventuali contro, l’opzione rito abbreviato non consente l’ammissione di ulteriori prove per fare valere le proprie ragioni.

Appello rito abbreviato: termini

L’appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato non sarà possibile da parte dell’imputato, ma la sentenza potrà essere impugnata dal pubblico ministero, il quale potrà proporre appello soltanto nel caso in cui venga modificato il titolo di reato. 

I termini corrispondono a:

  • 15 giorni, in caso di motivazione contestuale;
  • 30 o 45 giorni negli altri casi.

Quando non è possibile il rito abbreviato

Ai sensi della legge n. 33/2019, il giudizio abbreviato non è ammesso per i delitti puniti con l’ergastolo, come il sequestro di persona aggravato. 

Di conseguenza, tutte le volte in cui la richiesta riguarderà tali reati il giudice dovrà dichiararne sempre l’inammissibilità

giudizio abbreviato

Presupposti rito abbreviato

I presupposti dalla base del giudizio abbreviato sono disciplinati dall’articolo 438 del Codice di procedura penale, nel quale si legge che:

“1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2”. 

Chi è il giudice del giudizio abbreviato?

Il giudice del giudizio abbreviato può essere:

  • il Gup, ovvero il Giudice per l’udienza preliminare nei casi in cui ci sia un’udienza preliminare nel corso della quale decidere se assolvere o condannare l’imputato;
  • il giudice del dibattimento, nel caso in cui il reato venga processato con la citazione in giudizio. In questo caso, la richiesta di rito abbreviato si dovrà presentare durante le questioni preliminari. 

Infine, il giudice competente per il rito abbreviato potrebbe essere anche il Gip, ovvero il Giudice per le indagini preliminari, in quei casi in cui la richiesta venga depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro 15 giorni dalla ricezione del decreto relativo al giudizio immediato. 

Quando conviene chiedere il rito abbreviato?

Il rito abbreviato, nel quale non è presente la fase del dibattimento e potrebbero non esserci testimoni, potrebbe risultare conveniente quando:

  • la prove raccolte dalla procura siano così solide che la fase del dibattimento risulterebbe superflua;
  • le prove raccolte dalla procura siano insufficienti per poter dimostrare la colpevolezza dell’imputato, che avrebbe dunque la possibilità di poter essere scagionato il prima possibile dal giudice

Rito abbreviato – Domande frequenti

Qual è la differenza tra rito abbreviato e patteggiamento?

Nel caso di patteggiamento, l’esito del procedimento sarà sempre una condanna. Nel rito abbreviato, che non è un’ammissione di colpa, potrebbero esserci delle chance.

Che differenza c’è tra rito abbreviato e rito ordinario?

Il rito ordinario prevede delle indagini preliminari e una successiva fase di dibattito. Quest’ultima non è invece presente nel rito o giudizio abbreviato.

Quanto dura il rito abbreviato?

Il rito abbreviato permette di abbattere i tempi di un processo ordinario in quanto, mancando la parte del dibattimento, porta il giudice a dover emettere una sentenza entro pochi mesi.

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