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Reato di tortura in Italia e nel mondo

L’introduzione del reato di tortura in Italia e le modifiche al Codice Penale.

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Redazione deQuo
20 Agosto 2020
reato di tortura

Cos’è la tortura

Il termine tortura viene utilizzato per indicare una forma di coercizione fisica o psicologica che viene inflitta al fine di punire un prigioniero oppure di ottenere una confessione o informazioni specifiche. 

Nel diritto penale preclassico, la tortura era considerata un mezzo da utilizzare al fine di ottenere una prova: non era dunque ritenuta una pena o una punizione corporale, sebbene in Italia fosse largamente diffusa fino alla metà del XX secolo come strumento per punire i carcerati. 

In Italia il reato contro la tortura è stato introdotto nel Codice Penale soltanto a partire dal 2017: scopriamone le caratteristiche e analizziamo quali sono le discrepanze presenti tra la norma italiana e la Convenzione ONU, che è stata sottoscritta anche dal nostro Paese.

La legge n. 110/17

Il reato di tortura fa parte del Codice Penale italiana grazie alla legge n. 110/17: trova disciplina giuridica negli articoli 613 bis e 613 ter del Codice Penale. Il provvedimento ha portato l’Italia ad adeguarsi alla Convenzione ONU, con la quale gli Stati firmatari si impegnavano a introdurre il reato di tortura nel loro diritto penale. 

In particolare, l’articolo 613 bis recita che: “Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

reato di tortura

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo”.

Le controversie sulla legge

La legge contro la tortura introdotta in Italia ha suscitato non poche perplessità in relazione a diversi punti. In primo luogo per il fatto che il reato è configurabile solo in presenza di più condotte, mentre si dovrebbe prescindere dalla pluralità delle condotte per contestare il reato. 

La Convenzione ONU, inoltre, non prevede alcuna forma specifica di condotta, mentre nel c.p. italiano si legge che la tortura debba essere realizzata con violenza, minacce gravi o con crudeltà. 

In più si fa riferimento al fatto le conseguenze arrecate alla vittima debbano essere “acute sofferenze fisiche o un verificabile danno psichico”: in questo caso, l’esigenza di verificare il danno potrebbe essere un ostacolo vero e proprio all’applicazione della norma

Un’altra difformità rispetto alla Convezione ONU riguarda la tipologia di reato, che in Italia viene considerato comune in quanto può essere commesso da chiunque, mentre la convenzione ONU prevede il reato di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale

L’istigazione alla tortura

L’articolo 613 ter del Codice penale disciplina l’istigazione alla tortura; in particolare, il testo recita che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

La Convenzione ONU

La Convenzione ONU è stata approvata a New York il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987, sotto il nome “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”: è stata introdotta al fine di difendere i diritti umani

Gli Stati aderenti alla Convenzione:

  • autorizzano l’ONU a fare visite a sorpresa nelle strutture carcerarie al fine di verificare il reale rispetto dei diritti umani;
  • prevedono il diritto di asilo per chi facendo ritorno in patria potrebbe rischiare di essere torturato. 
reato di tortura

Nonostante l’esistenza della Convenzione, sono tanti i Paesi del mondo nei quali la tortura è ancora ampiamente praticata, soprattutto nei confronti dei prigionieri politici e con forme che vengono spesso nascoste alla stampa e al resto della società.

Il caso italiano

Sebbene l’Italia abbia sottoscritto fin da subito la Convenzione ONU, sono stati necessari diversi solleciti internazionali e petizioni dal basso per giungere infine alla legge del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, dopo 30 anni dalla firma della Convenzione. 

Per comprendere quanto la nuova legge italiana sia traballante è sufficiente fare alcune considerazioni: per esempio, molti dei fatti commessi dalle forze dell’ordine italiane durante il G8 di Genova erano stati condannati come tortura dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. L’attuale legge italiana non sarebbe applicabile alla maggior parte dei casi relativi a quell’episodio. 

L’Italia è stata invitata dal Comitato ONU a modificare la propria legge perché non conforme alle disposizioni della Convenzione ONU: purtroppo ad oggi ciò non è ancora avvenuto.

La tortura viene espressamente vietata anche:

  • dalla Convenzione per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950;
  • dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata da 47 Stati europei nel 1987. 
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