Reato di omicidio: le differenze presenti nel Codice Penale
Quali sono le differenti tipologie di omicidio punite dalla Legge e i termini di prescrizione del reato.
Il reato di omicidio è un delitto contro la vita, costituito da elementi soggettivi o psicologici e oggettivi o materiali. L’omicidio, il cui movente può essere tra i più disparati, ha come oggetto materiale l’essere umano vivente.
Il soggetto che commette il reato può dunque essere chiunque, ma nei casi di omicidio mediante omissione il soggetto attivo è una persona che ha uno specifico obbligo giuridico e che non interviene al fine di impedire la lesione.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si può parlare di omicidio colposo, doloso, preterintenzionale: di seguito saranno analizzate le differenze esistenti nel Codice Penale e qual è il termine di prescrizione relativo alla fattispecie. Sarà inoltre presentata una particolare tipologia di delitto che prende il nome di omicidio stradale.
Reato di omicidio doloso (o volontario)
L’omicidio doloso è disciplinato dall’articolo 575 c.p. nel quale si legge che “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Si parla di omicidio doloso perché viene commesso con l’intenzione di provocare la morte di qualcuno come conseguenza della propria condotta.
Il dolo viene dedotto dall’analisi di elementi quali l’indole di chi commette il reato, i suoi moventi, i rilievi medico-legali che permettono di individuare i mezzi utilizzati e le lesioni provocate. Il dolo può essere d’impeto, comune o premeditato, diretto, cioè intenzionale, alternativo, eventuale, il quale si verifica quando chi lo provoca vuole ottenere un determinato risultato a prescindere da quale possano essere le altre conseguenze.
Gli elementi materiali sono:
- l’azione adeguata, che può essere commissiva oppure omissiva, sufficiente o insufficiente. I mezzi per commettere un omicidio possono essere sia materiali sia morali, come per esempio nel caso in cui si faccia spaventare un soggetto cardiopatico;
- l’evento, che è costituito dalla morte. Nel caso in cui non si verifichi, si ha il cosiddetto tentativo di omicidio.
Circostanze aggravanti omicidio doloso
Esistono alcune condizioni, disciplinate dagli articoli 576 e 577 c.p., in presenza delle quali l’omicidio doloso è considerato più grave e la colpa viene estesa all’ergastolo o alla reclusione dai 24 ai 30 anni. Si tratta dei casi in cui:
- l’omicidio sia legato a motivi futili;
- sussista la premeditazione;
- siano state utilizzate sostanze venefiche o altri mezzi insidiosi;
- siano state compiute sevizie o crudeltà;
- l’omicidio sia stato commesso contro l’ascendente o il discendente, come nel caso del parricidio;
- l’omicidio sia stato commesso per eseguirne o occultarne un altro, o ancora per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato;
- il delitto sia commesso dal latitante per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- il delitto sia commesso dall’associato a delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- il delitto sia commesso nell’atto di compiere violenza carnale o congiunzione carnale abusiva o atti di libidine violenti;
- il delitto sia commesso contro il coniuge (uxoricidio), il fratello o la sorella (fratricidio), il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (parricidio improprio).
Nell’articolo 62 del c.p. vengono poi elencate le circostanze attenuanti comuni, tra le quali rientrano per esempio la reazione in stato di ira, la suggestione di una folla tumultuante o il concorso doloso della persona offesa.
Reato di omicidio colposo
L’omicidio colposo è disciplinato dall’articolo 589 del Codice Penale nel quale è stabilita la reclusione da 6 mesi a 5 anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. L’elemento soggettivo alla base del reato è, dunque, la colpa.
L’evento non viene provocato in modo volontario, ma a causa di negligenza, imprudenza e imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Anche in questo caso esistono alcune circostanze aggravanti, come quella in cui il fatto sia commesso violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: in questi casi è prevista la reclusione da 2 a 7 anni.
Qualora si provochi la morte di più persone oppure la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, la pena prevista è aumentata fino al triplo, e si estende a una reclusione fino a un massimo di 15 anni.
Reato di omicidio preterintenzionale
L’omicidio preterintenzionale è punito dall’articolo 584 c.p. dove si legge che “Chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.
L’oggetto materiale e l’evento sono gli stessi dell’omicidio doloso, ma la volontà è quella di percuotere o di ledere, non quella di uccidere: la morte è, dunque, una conseguenza involontaria.
L’espressione “atti diretti a commettere” indica il fatto che la percorsa o la lesione non debba necessariamente avvenire, in quanto è sufficiente che la morte sia provocata dall’azione commessa dalla vittima nel tentativo di sottrarsi.
Il reato potrà:
- essere aggravato, nel caso in cui venga commesso con l’uso di armi o di sostanze corrosive: in questi casi può verificarsi un aumento della pena da un terzo alla metà in presenza della condizioni di cui all’articolo 576 c.p., e fino a un terzo per le circostanze di cui all’articolo 577 c.p.;
- attenuato: si parla di concorso doloso della persona offesa.
Reato di omicidio stradale
L’omicidio stradale è stato introdotto con l’articolo 589-bis del Codice Penale a partire dal 2016, in base al quale chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, viene punito con la pena della reclusione da due a sette anni.
Le pene aumentano nel caso in cui il decesso:
- sia stato causato dalla guida in stato di ebrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti;
- sia avvenuto a causa di una violazione dei limiti di velocità oltre una precisa soglia di tolleranza;
- sia dovuto alla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale che siano particolarmente gravi e vengano espressamente indicate dall’articolo 589-bis, come per esempio la guida senza patente o con patente sospesa o revocata, la fuga del conducente, la mancanza dell’assicurazione obbligatoria. Sanzioni più gravi sono previste anche per chi guida mezzi pesanti.
Omicidio del consenziente
Oltre alle forme di omicidio già citate, è previsto anche il reato di omicidio del consenziente, che viene punito dall’articolo 579 c.p.: si tratta di una condotta che provoca la morte di qualcuno con il suo consenso. Tale delitto prevede la reclusione da 6 a 15 anni, senza l’applicazione di eventuali aggravanti. Il dolo generico è l’elemento soggettivo alla base del reato.
Vengono invece applicate le regole dell’omicidio doloso nel caso in cui il delitto venga commesso:
- da un minorenne;
- da una persona inferma mentalmente;
- da chi si trova in condizioni di deficienza psichica per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- contro una persona il cui consenso è stato estorto dal colpevole con violenza, minaccia o suggestione, o carpito con inganno.
Delitti accomunati all’omicidio
L’ordinamento giuridico italiano contempla poi una serie di delitti che vengono accomunati all’omicidio, come per esempio i delitti di morte come conseguenza di altro delitto, art. 586 c.p., l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, art. 578 c.p., e l’istigazione o aiuto al suicidio, art. 470 c.p..
Nel caso dell’infanticidio, per esempio, la madre che provoca la morte del neonato dopo il parto o del feto durante il parto viene punita con la reclusione da 4 a 12 anni: si parla di reato esclusivo in quanto la madre è l’unico soggetto attivo che ci possa essere.
Prescrizione reato di omicidio
L’art 157 del Codice Penale stabilisce che: “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Tuttavia, nel caso di reati particolarmente gravi, come per esempio l’omicidio aggravato, la prescrizione non è prevista dalla legge, così come per i reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Reato di omicidio – Domande frequenti
La pena prevista per il reato di omicidio dipende dal tipo di omicidio che è stato commesso, che potrà per esempio essere volontario, colposo, preterintenzionale.
L’omicidio preterintenzionale può essere considerato più grave dell’omicidio colposo, per le sanzioni previste, ma anche per l’aspetto psicologico che presuppone.
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