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Reato di furto semplice e furto aggravato: procedibilità e pena

Qual è la pena prevista per il reato di furto nel nostro Codice penale e cosa cambia nel caso di furto aggravato, furto con strappo, furto in abitazione o furti minori.

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Redazione deQuo
30 Novembre 2021
reato di furto

Il reato di furto è disciplinato dall’articolo 624 del Codice penale, nel quale viene stabilito che:

“Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625”.

Oltre al furto semplice, ci sono anche altre tipologie, ovvero:

  1. il furto in abitazione;
  2. il furto con strappo;
  3. il furto aggravato

Ci sono poi anche i furti minori: analizziamo più nel dettaglio il reato di furto comune e le altre forme disciplinate dal codice penale italiano. 

Reato di furto: procedibilità e bene giuridico tutelato

Il reato di furto è punibile a querela della persona offesa, tranne nei casi in cui si verifichino delle circostanze aggravanti: in questa ipotesi, sarà procedibile d’ufficio.

La competenza del reato è del:

  • tribunale in composizione monocratica, per il furto semplice;
  • tribunale collegiale, per il furto aggravato. 

L’arresto in flagranza di reato è facoltativo, tranne nei casi in cui concorrano 2 o più circostanze aggravanti. In questa evenienza, si può procedere con il fermo dell’indiziato. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio.

Leggi anche: “Reato di appropriazione indebita“.

reato di furto

Elemento soggettivo e oggettivo

Il soggetto attivo del furto può essere chiunque in quanto si tratta di un reato comune. Il soggetto passivo è, invece, il titolare del bene giuridico offeso, ovvero la persona che detiene la cosa sottratta a qualsiasi titolo. 

L’elemento soggettivo necessario affinché il reato di furto si configuri è il dolo specifico, ovvero la coscienza e la volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri – la finalità del profitto permette di distinguere tra il reato di furto da quello di danneggiamento.

L’elemento oggettivo del reato di furto è la cosa mobile altrui, termine con il quale si intende qualsiasi entità di cui sia possibile la detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione fisica e che si possa trasportare da un luogo ad un altro. Non vi rientrano, pertanto, i diritti e i beni immateriali, come un’idea. Il furto non è un reato commesso mediante frode, ma tramite violenza sulle cose

Leggi anche: “Furto di identità online“.

Il furto aggravato

Tra le tipologie di furto che abbiamo citato nelle righe precedenti, rientra il furto aggravato, disciplinato dall’articolo 625 del Codice penale

Le circostanze aggravanti del furto, che vengono punite con la pena da 2 a 6 anni e la multa da 927 a 1.500 euro, sono:

  • l’uso della violenza sulle cose o l’essersi avvalsi di un qualsiasi mezzo fraudolento, ossia di ogni strumento idoneo ad eludere gli ostacoli che si frappongono tra l’autore e il bene;
  • indossare armi e/o narcotici anche senza farne uso;
  • il fatto commesso con destrezza, o da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
  • il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
  • il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte alla pubblica fede ovvero destinate a pubblico servizio o utilità, difesa, reverenza;
  • il fatto ommesso su componenti metalliche o di altro materiale sottratto da infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici e gestire da soggetti pubblici (o privati in regime di concessione pubblica);
  • commettere il fatto su capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria o su bovini o equini anche non in mandrie;
  • commettere il fatto all’interno di mezzi di pubblico trasporto o nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire o abbia appena fruito di servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Circostanze attenuanti

Si parla di circostanze attenuanti nei casi in cui il colpevole decida di dissociarsi dalla propria condotta criminosa e di collaborare con la giustizia: in questo caso, è prevista la riduzione della pena da un terzo alla metà.

Leggi anche: “Come funziona il patteggiamento“.

reato di furto

Furto in abitazione e furto con strappo

La legge n. 128/2001 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) ha portato all’introduzione di due particolari tipologie di furto, ovvero:

  1. il furto in abitazione;
  2. il furto con strappo

Sono disciplinati dall’articolo 624-bis c.p., nel quale si legge che:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.

Furti minori

L’articolo 626 c.p. punisce invece i cosiddetti furti minori, ovvero quelli punibili a querela dell’offeso. In particolare:

“Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

  1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
  2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
  3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente”.

Reato di furto – Domande frequenti

Quando il furto non è reato?

Il furto non è reato nei casi in cui sia assente il dolo e la sottrazione della cosa altrui avvenga per motivi di scherzo e non per procurarsi un profitto.

Quando si configura il reato di furto aggravato?

Il furto aggravato può configurarsi in tutte le casistiche elencate all’articolo 625 del Codice penale: scopri quali sono

Quando il furto è perseguibile d’ufficio?

Il furto è procedibile d’ufficio nei casi di furto in abitazione, furto con strappo o quando si verifichino le circostanze aggravanti di cui all’art. 625 c.p. 

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