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Reato di epidemia ai tempi del coronavirus

La pena prevista per il reato di epidemia e come viene punito chi provoca la diffusione del coronavirus.

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Redazione deQuo
27 Luglio 2020
reato di epidemia

Cos’è un’epidemia

Il termine epidemia è utilizzato per indicare una malattia infettiva e contagiosa, particolarmente aggressiva, che si diffonde in modo molto rapido al punto che non si è in grado di contenerla. La parola deriva dal greco epi, che vuol dire “sopra”, e demos, che significa “popolo”.

Viene utilizzata esplicitamente per indicare le malattie che colpiscono gli uomini, come per esempio il coronavirus, che è stato infine considerato una pandemia in quanto ha colpito l’intera popolazione mondiale

La scienza che studia le epidemie prende il nome di epidemiologia: si occupa di analizzare la causa, l’origine e le modalità di manifestazione e diffusione di una malattia, oltre che i successivi e inevitabili risvolti a livello economico, sociale e demografico. 

Il reato di epidemia si verifica nel momento in cui qualcuno diffonde il virus che provoca l’epidemia: come viene disciplinato nel Codice Penale italiano? Come viene punito chi diffonde il coronavirus? Vediamo di seguito quali sono le pene previste dalla legge e qual è la differenza che sussiste tra epidemia colposa e dolosa

L’articolo 438 del Codice Penale

Il reato di epidemia è disciplinato dall’articolo 438 del Codice Penale nel quale si legge che “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”, ovvero con la pena più grave prevista dall’ordinamento giuridico italiano. 

L’articolo è composto anche da una condizione aggravante, nella quale viene stabilito che “Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte”: tale circostanza non ha, ovviamente, alcuna validità considerato che la pena di morta in Italia è stata definitivamente abolita dopo il crollo del regime fascista. 

Con “germi patogeni” si fa riferimento ai virus e ai microrganismi che sono in grado di riprodursi velocemente e di infettare la popolazione propagandosi da un soggetto all’altro.

reato di epidemia

L’obiettivo della norma è quello di tutelare la salute pubblica, che viene intesa come benessere sia fisico sia psichico dell’intera collettività, le cui condizioni di igiene e sicurezza, salute e integrità fisica vengono messe in pericolo dalla diffusione di germi

In questo caso il rapporto tra la causa e l’effetto è rappresentato:

  • dal gran numero di persone che vengono colpite dalla malattia nello stesso momento;
  • dalla sua rapidità di diffusione;
  • dall’elevata estensione territoriale

La norma prevede il dolo generico, quindi si può parlare di reato di epidemia dolosa, in quanto chi diffonde i germi patogeni lo fa con la consapevolezza di ciò che sta facendo e delle conseguenze delle sue azioni: questo è il motivo per il quale il delitto prevede una pena così grave come l’ergastolo

Come viene punito chi diffonde il coronavirus

La diffusione del coronavirus consiste in un reato a forma vincolata, in quanto l’agente provoca un’epidemia tramite la diffusione di germi patogeni. La propagazione commessa a titolo di colpa viene punita con l’articolo 452 del Codice Penale, che disciplina i “Delitti colposi contro la salute pubblica“. 

In particolare, l’articolo stabilisce che: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

  1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
  2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
  3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto”. 

Di conseguenza, la pena prevista per chiunque commetta un reato di epidemia colposa potrà essere la reclusione fino a un massimo di 12 anni.

delitti colposi contro la salute pubblica

Differenza tra condotta dolosa e colposa

Se il dolo è intenzionale, quindi chi commette il reato di diffusione di un’epidemia ha tutta l’intenzione di farlo, la colpa non è volontaria, ma provoca il danno a causa di comportamenti negligenti e imprudenti

Tali comportamenti saranno valutati dal giudice e, qualora fosse necessario, anche da consulenti tecnici esperti in materia, i quali avranno il compito di stabilire se il reo ha effettivamente agito nel rispetto delle regole, oppure no. 

Una parte della dottrina considera questa condotta un reato di danno per la salute della collettività, nella misura in cui:

  1. la lesione consiste nella diffusione dell’agente patogeno;
  2. il pericolo della potenzialità espansiva rappresenta, invece, un mero effetto del contagio

Un secondo orientamento, al contrario, considera la condotta un reato di pericolo, poiché è sufficiente che sussista anche solo in astratto la possibilità di mettere a rischio la salute dell’intera collettività: non si farà dunque riferimento al numero di soggetti contagiati, ma semplicemente alla possibile presenza di una minaccia tangibile per la salute pubblica, che possa far scaturire la diffusione incontrollata dell’epidemia. 

Infine, esiste anche un’elaborazione della giurisprudenza secondo la quale il reato sarebbe caratterizzato sia da un evento di danno, sia da uno di pericolo. Nello specifico:

  1. l’evento di danno consisterebbe nella manifestazione concreta in un determinato numero di persone di una malattia ricollegabile alla diffusione di germi patogeni;
  2. l’evento di pericolo, invece, sarebbe rappresentato dalla capacità dei germi patogeni di continuare a diffondersi a oltranza, senza che sia più necessario l’intervento dell’autore della diffusione iniziale. 

Configurabilità del reato

Il reato di epidemia è un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, ovvero:

  • sia dai soggetti che non sono direttamente portatori dell’agente patogeno, come il personale sanitario;
  • sia da chi è positivo al virus e ne abbia provocato la diffusione. 

In realtà, è stato specificato che:

  1. il reato di epidemia da coronavirus si configura nel momento in cui la diffusione dei germi patogeni avvenga per contatto diretto fra chi è portatore dei germi della malattia e altri soggetti;
  2. deve avere come requisito il fatto che da tale contatto consegua la diffusione rapida e incontrollata della malattia a un numero elevatissimo di persone;
  3. il delitto si configura pertanto soltanto nell’ipotesi di condotta attiva e non nel caso di mancata attivazione di un soggetto al fine di impedire l’evento del reato. 

Nella pratica il reato di epidemia non sarà configurabile qualora:

  • l’evento dannoso riguardi un numero ristretto di persone;
  • ci sia una scarsa probabilità che l’agente si diffonda fra altri soggetti;
  • in questi casi, si verrà puniti con i reati di lesione e omicidio, nella forma dolosa o colposa a seconda del singolo caso. 
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