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Reati sessuali perseguibili a querela e procedibili d’ufficio

Quali sono i reati sessuali previsti dal Codice Penale italiano: pene e prescrizione.

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Redazione deQuo
14 Agosto 2020
reati sessuali

Definizione di reati a sfondo sessuale

I reati sessuali sono stati introdotti nel Codice Penale italiano dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, contenente le Norme contro la violenza sessuale: prima di allora rientravano nei Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Si tratta dei delitti che scuotono maggiormente l’opinione pubblica, in particolar modo quando vengono commessi nei confronti di soggetti più deboli, sia fisicamente sia psichicamente, o di minorenni. 

In questa guida saranno presentati quali sono i reati sessuale puniti dal Codice Penale italiano, qual è il loro termine di prescrizione, oltre che quali sono i delitti perseguibili d’ufficio e quelli procedibili a querela. 

Il reato di violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale, chiamata anche stupro, è disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice Penale, nel quale si legge che:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Nell’articolo 609-octies si fa riferimento alla violenza sessuale di gruppo, punita con la reclusione da 8 a 14 anni.

Precedibilità a querela e prescrizione

La violenza sessuale può avvenire dunque:

  • per costrizione;
  • per induzione. 

Si tratta di un reato che può essere perseguito solo dopo che la vittima abbia presentato querela di parte entro 6 mesi dall’evento, i quali una volta scaduti rendono il reato non più perseguibile.

In generale, i reati sessuali vanno in prescrizione dopo 15 anni, ai sensi dell’art. 157 c.p..

reati sessuali

Articolo 609-ter c.p.

Nell’articolo 609-ter vengono descritte le circostanze aggravanti relative al reato di violenza sessuale, per le quali è prevista la reclusione dai 6 ai 12 anni.

In particolare, si tratta dei casi in cui il delitto venga commesso:

  1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
  2. con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
  3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici; 
  4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
  5. nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni 18;
  6. 5-bis: all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
  7. 5-ter: nei confronti di donna in stato di gravidanza;
  8. 5-quater: nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
  9. 5-quinquies: se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
  10. 5-sexies: se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici.

La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Atti sessuali con minorenne

Gli atti sessuali commessi con un soggetto minorenne vengono puniti dall’articolo 609-quarter c.p., nel quale si legge che viene punito con la pena prevista dall’articolo 609-bis chiunque commetta atti sessuali con chi:

  • non ha compiuto gli anni quattordici;
  • non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore, il convivente, ovvero altra persona, cui per ragioni di cura, vigilanza, custodia, istruzione il minore è affidato.

Nell’articolo si legge inoltre che “Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Quando è possibile procedere d’ufficio

Le legge contempla alcune circostanze nelle quali il reato di violenza sessuale è perseguibile d’ufficio, ovvero:

  • qualora il fatto di cui all’articolo 609 bis sia commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
  • qualora il fatto sia commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
  • qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • qualora il fatto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
  • qualora il fatto sia commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609 quater, ultimo comma.

Reato di atti osceni

Il reato di atti osceni, che per legge sono quelli che offendono il pudore, è stato depenalizzato dalla legge n. 8 del 15 gennaio 2016. Trova disciplina nell’articolo 527 c.p. nel quale si legge che: 

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro”. 

Tipologie di atti osceni

Sulla base delle recenti disposizioni, gli atti osceni possono essere di 3 tipologie:

  1. atti osceni compiuti in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, punibili con una sanzione amministrativa;
  2. atti osceni compiuti in prossimità o all’interno di luoghi di solito frequentati da minori, quali scuole, centri ricreativi per ragazzi, puniti con la reclusione;
  3. atti osceni compiuti non intenzionalmente, puniti con sanzione pecuniaria irrisoria.
reati sessuali

Lo sfruttamento della prostituzione

Tra i reati a sfondo sessuale, rientra anche quello dello sfruttamento della prostituzione, commesso da tutti quei soggetti che traggano vantaggi economici dall’attività del meretricio. Gi articoli del c.p. in materia, ovvero quelli compresi tra il 531 e il 536, sono stati abrogati dalla legge Merlin, introdotta il 20 febbraio del 1958

Tale legge abolì in Italia le case di tolleranza e introdusse una serie di reati atti a combattere il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione. La legge Merlin punisce “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del codice penale:

  • 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
  • 2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
  • 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;
  • 4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
  • 5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
  • 6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
  • 7) chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
  • 8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Prostituzione minorile

La prostituzione minorile è un reato previsto dall’articolo 600 bis c.p. in base al quale “è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

  • 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
  • 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000“.

Pedofilia

La legge non considera la pedofilia, ovvero l’attrazione sessuale verso un bambino, reato fino a quando quest’ultima non si concretizza in un atto sessuale. Nel caso di atto sessuale commesso con un minore che abbia meno di 14 anni, è prevista una pena che va dai 5 ai 10 anni. 

Nella pratica, si fa riferimento al reato di atto sessuale con minorenne descritto al paragrafo precedente: a tal proposito, è necessario distinguere tra gli atti sessuali con minorenne e la violenza sessuale.

Nel primo caso il minore è consenziente, anche se per la legge non si tratta di un consenso maturo, mentre nel secondo caso manca il consenso della vittima e dunque si sta commettendo un reato.

Discorso a parte va fatto per la pedopornografia: se in Italia, infatti, la pornografia non è reato, lo è invece la pornografia minorile

Reato di pedopornografia

La pornografia minorile è punita dall’articolo 600-quater c.p. sulla Detenzione di materiale pornografico, il quale recita che:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Articolo 600-ter c.p. 

Il reato di pornografia minorile è poi disciplinato dall’articolo 600-ter c.p., in base al quale:

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

  • 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
  • 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

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