Quando intervengono i servizi sociali?
Quali sono i casi in cui può essere necessario l'intervento dei servizi sociali e quali quelli in cui è obbligatorio: come funziona la segnalazione agli assistenti sociali e quando avviene l'allontanamento dei minori dalle loro famiglie di origine.
Il servizi sociali comprendono tutte quelle attività la cui finalità è di garantire un sostegno alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà.
Tale assistenza viene svolta da operatori con una laurea, i quali hanno il compito di intervenire con l’obiettivo di combattere il disagio economico e sociale che può caratterizzare le vite di alcuni soggetti o famiglie.
Quali sono i casi nei quali possono intervenire? In questa guida analizzeremo il ruolo degli assistenti sociali, con un focus sui casi nei quali i figli vengono sottratti ai genitori.
Tipologie di intervento
Sono diversi i casi nei quali può essere richiesto l’intervento dei servizi sociali, che non potrà essere unicamente materiale, ma anche di tipo psicologico. Vi rientrano, per esempio, gli interventi:
- a sostegno delle donne nei casi di separazione;
- in difesa dei bambini che subiscono maltrattamenti in famiglia;
- per supportare anziani e disabili nel loro inserimento in strutture specializzate;
- che favoriscano l’inserimento dei minori in società.
La segnalazione ai servizi sociali è obbligatoria in alcuni casi, ovvero quelli in cui si viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, di una situazione in cui viva in condizioni pericolose o insalubri, oppure nei casi in cui i suoi genitori non siano in grado di occuparsi della sua educazione.
In più, è obbligatorio segnalare tutti i casi in cui un minore eserciti la prostituzione, quelli in cui un minore straniero sia vittima di reati di prostituzione o commercio minorile, e quando si verifica una proroga di affidamento familiare o di un collocamento in comunità o presso un istituto.
Come fare una segnalazione ai servizi sociali
La segnalazione ai servizi sociali potrà essere inviata dalla scuola, dall’ospedale, da soggetti quali medici, il parroco, un insegnante, ma anche da qualsiasi privato cittadino, quale un parente, un amico o un vicino di casa.
La richiesta potrà essere inviata personalmente, sia in forma scritta sia in forma orale, oppure avvenire in forma anonima. Sarà necessario indicare le generalità della persona che si sta segnalando (ovvero nome, cognome, residenza, nomi dei genitori), le prove per dimostrare i maltrattamenti o lo stato di abbandono e se vi siano stati precedenti interventi da parte dei servizi sociali.
Qualora vi sia il consenso da parte della famiglia ad essere sostenuti nel risollevarsi dalla condizione di difficoltà, i servizi sociali possono anche intervenire in autonomia, cioè senza la necessità di ricevere una segnalazione.
L’intervento del tribunale per i minorenni
Nei casi di maggiore gravità, ovvero quelli nei quali il solo intervento da parte dei servizi sociali non è sufficiente, ci si può rivolgere al tribunale per i minorenni.
Quest’ultimo avrà la possibilità di agire con un provvedimento:
- di allontanamento dei figli, dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- con il quale si dichiari lo stato di adottabilità del figlio;
- di decadenza della responsabilità genitoriale.
Quando i figli vengono affidati ai servizi sociali
Sono diverse le casistiche in cui un figlio potrà essere tolto ai genitori: la sola condizione di povertà della famiglia, per esempio, non è sufficiente. I motivi possono essere:
- la presenza di maltrattamenti o di violenza fisica e morale;
- l’incapacità da parte del genitore di provvedere ai suoi bisogni, che può tradursi in episodi di malnutrizione e trascuratezza fisica;
- situazioni in cui i genitori si droghino, si prostituiscano o siano alcolizzati.
Nel momento in cui si verifica l’allontanamento dalla famiglia, i figli potranno essere affidati a un’altra famiglia, a una persona sola, a una comunità oppure a un istituto di assistenza pubblica o privata.
Come funziona l’allontanamento dei figli
Il primo passo è rappresentato dalla segnalazione ai servizi sociali, che avranno il compito di procedere con le relative indagini, al termine delle quali presenteranno una relazione al tribunale per i minorenni.
Nell’ipotesi in cui siano stati commessi dei reati contro i minori, sarà necessario segnalare il caso alla Procura della Repubblica. L’allontanamento avviene in modo immediato e repentino soltanto nei casi in cui il giudice valuti che la permanenza del minore presso la sua residenza familiare possa rappresentare un pericolo per lui.
Una volta che i figli sono stati portati via, sarà compito dell’assistente sociale:
- quello di sostenere la famiglia d’origine e di riferire al giudice eventuali cambiamenti rispetto alla condizione segnalata;
- il supportare la famiglia affidataria (che riceverà anche dei contributi economici), con un’attività di consulenza e un programma che dovrà aiutare il minore a inserirsi senza troppe difficoltà nel nuovo ambiente domestico.
Il minore avrà il diritto di mantenere i rapporti con la propria famiglia durante tutto il periodo di affido familiare, sulla base della modalità scelta dal giudice. Questa condizione è temporanea e in genere non supera i 24 mesi: il minore potrà tornare nella sua famiglia di origine nel momento in cui sarà stata superata la situazione di disagio.