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Prescrizione reati penali, civili, tributari: come funziona

Come funziona la prescrizione dei reati nel Codice penale italiano: da quando decorrono i termini e in cosa consistono la sospensione e l'interruzione.

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Redazione deQuo
26 Settembre 2020
prescrizione reati

Cosa significa prescrizione

La prescrizione è l’istituto con il quale si verifica l’estinzione di un reato a prescindere dal fatto che chi lo ha commesso sia stato confermato colpevole. 

Trascorso un certo periodo di tempo, se il giudice non ha ancora emesso una sentenza di condanna, allora accade che non si potrà più essere puniti per l’illecito commesso

Nel corso degli anni la prescrizione è stata oggetto di diverse modifiche, quali quelle apportate dalla legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005 e dalla legge n. 103/2017. Le ultime sono state introdotte dalla cosiddetta “riforma Bonafede“, contenuta nella legge n. 3/2019, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. 

La prescrizione nel Codice Penale

La disciplina della prescrizione è regolata dall’articolo 157 del Codice Penale, nel quale si legge che:

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

prescrizione reati

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”.

Per quanto riguarda la rinuncia della prescrizione prevista dalla legge la sentenza della Cassazione n. 527 del 10 gennaio 2006 ha stabilito che “può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta”.

Leggi anche: “La prescrizione di un debito“.

Termini prescrizione reati

Nel caso dei reati, i termini di prescrizione non solo assoluti, ma variano in relazione al singolo caso, sebbene valga la regola per la quale la prescrizione non possa essere inferiore:

  • a 4 anni per le contravvenzioni;
  • a 6 anni per i delitti

Qualora la pena prevista sia diversa sia da quella detentiva, sia da quella pecuniaria, allora viene applicato il termine di 3 anni, mentre quando sono al contempo previste sia la pena pecuniaria sia quella detentiva, valgono i termine di prescrizione della seconda tipologia di pena. 

Nei casi di reati di maggiore gravità, come per esempio l’omicidio stradale o il sequestro di persona a scopo estorsivo, la prescrizione è doppia rispetto al criterio di calcolo generale. In questo caso, se la pena edittale massima prevista dalla legge è la reclusione fino a 7 anni, il termine di prescrizione sarà pari a 14 anni. 

Da quando decorre

Per effettuare il calcolo della decorrenza del termine di prescrizione, è necessario fare riferimento all’articolo 158 c.p., nel quale viene introdotta la distinzione tra reato consumato, tentato e permanente.

Nello specifico:

  1. per i reati consumati, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione;
  2. per i reati tentati, dal giorno in cui è terminata l’attività del colpevole;
  3. per i reati permanenti, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui termina la permanenza

I termini scattano invece:

  • dal momento in cui si verifica una determinata condizione per i reati che prevedono la punibilità solo in presenza di tale condizione;
  • dal giorno in cui viene commesso il reato, per i reati punibili a querela, istanze o richiesta

Con la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017 è stato aggiunto un nuovo comma all’articolo 158 c.p., il quale fa riferimento ai reati previsti dall’articolo 392 comma 1-bis c.p.c. (quali i maltrattamenti in famiglia o la prostituzione minorile).

La modifica prevede che per i reati “commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato”.

Sospensione 

I termini di prescrizione di un reato possono essere sospesi per motivazioni differenti, tra le quali rientrano:

  • una disposizione di legge che provochi l’interruzione del procedimento, del processo penale o dei termini di custodia cautelare;
  • l’autorizzazione a procedere;
  • il deferimento della questione ad altro giudizio.

La riforma Bonafede ha previsto infine che i termini di prescrizione possano essere sospesi:

  • fino alla pronuncia della sentenza di primo grado oppure del decreto di condanna;
  • fino al momento in cui la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva;
  • fino a quando il decreto di condanna non diventi inderogabile

La prescrizione ricomincia il suo decorso, esattamente dal punto in cui era stata sospesa, nel momento in cui si verifica la cessazione del motivo per il quale era stata sospesa.

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Interruzione

Oltre alla sospensione, è anche possibile che si verifichi un’interruzione del decorso della prescrizione, la quale può dipendere da:

  • un’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
  • un’ordinanza con la quale vengono applicate le misure cautelari personali;
  • un’ordinanza con la quale viene disposto il giudizio immediato;
  • un interrogatorio davanti al pubblico ministero o al giudice
  • un interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
  • un invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio;
  • un provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • il rinvio a giudizio;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo.

L’interruzione può anche avvenire a causa di un decreto:

  • di fissazione dell’udienza preliminare;
  • di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • di citazione a giudizio.

A differenza di ciò che accade nel caso della sospensione, nel momento in cui l’interruzione viene meno, i termini di prescrizione ripartono da zero e il tempo trascorso in precedenza non viene conteggiato. 

Le modifiche a sospensione e interruzione

La riforma del 2017 ha portato a una modifica dell’articolo 161 c.p. con la quale è stato previsto che:

  • l’interruzione può avere effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato;
  • la sospensione, invece, può avere effetto unicamente contro i soggetti imputati;
  • tranne che per alcuni delitti particolarmente gravi, l’interruzione non può portare a un aumento di più di un quarto rispetto al tempo originario di prescrizione

I reati imprescrittibili

Come ribadito nell’articolo 157 c.p. esistono alcuni reati per i quali la prescrizione non può essere applicata e per i quali è sempre possibile intervenire con una pena, anche se è trascorso molto tempo da quando sono stati commessi. 

In particolare, si tratta di tutti quei reati nei quali è prevista la pena dell’ergastolo, che vengono pertanto definiti “reati imprescrittibili”.

Prescrizione reati – Domande frequenti

Quando si interrompe la prescrizione penale?

Le cause che possono comportare la sospensione della prescrizione penale possono essere diverse: ecco quali sono le principali.

Quando parte la prescrizione?

Il decorso dei termini di prescrizione cambia in base alla tipologia di reato commesso: scopri come funziona nel dettaglio.

Quali sono i reati che vanno in prescrizione?

I reati che vanno in prescrizione sono quelli che non prevedono come pena l’ergastolo, che invece rientrano tra i reati imprescrittibili.

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