Quando si parla di tentato omicidio e come viene punito
Analizziamo il reato di tentato omicidio, partendo dall'articolo 56 del Codice penale, che disciplina il delitto tentato, al fine di comprendere la differenze sostanziali con il reato di omicidio e di lesioni personali.
Il reato di omicidio è disciplinato dall’articolo 575 del Codice penale, nel quale si legge che Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno“.
Come funziona, invece, il tentativo di omicidio, ovvero quando il crimine risulta incompiuto? Qual è la pena prevista? Si ha diritto a una diminuzione della pena per tentato omicidio?
Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche del delitto tentato, quali il dolo o la procedibilità, al fine di comprendere come si calcola la pena.
Cos’è il tentativo di reato
Il reato di tentato omicidio non è disciplinato in modo autonomo nell’ordinamento penale italiano, ma viene inglobato all’interno dell’articolo 56 c.p., nel quale viene trattato il concetto di tentativo di reato.
Un reato si definisce tentato nel momento in cui non si realizza una consumazione effettiva del crimine da parte del reo. In particolare, nell’articolo 56 c.p. si legge che:
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.
Il reato di tentato omicidio
Si parla di tentato omicidio quando:
- l’omicidio non viene effettivamente consumato;
- ci sia, come presupposto essenziale, il compimento di azioni e atti idonei e non equivoci a realizzare un omicidio.
Tale presupposto permette di differenziare il tentato omicidio da altri reati, quali quello di lesioni personali, ma soprattutto:
- l’omicidio colposo, nel quale la morte viene provocata in modo involontario;
- l’omicidio preterintenzionale, disciplinato dall’articolo 584 del Codice penale.
Ai sensi della sentenza n. 42797 della Corte di Cassazione, del 19 settembre 2017, la differenza tra il reato di lesioni personali e quello di tentato omicidio è rappresentata:
- dagli strumenti utilizzati;
- dalla forza applicata;
- dalle parti del corpo prese come bersagli.
Il reato di tentato omicidio è perseguibile d’ufficio.
Qual è la pena per il reato di tentato omicidio?
Da quanto detto finora, la pena per il reato di tentato omicidio dipende da dalla modalità in cui viene realizzato. Nella pratica:
- non è inferiore a 12 anni qualora la pena per il delitto consumato sia l’ergastolo; negli altri casi, è prevista la riduzione della pena da un terzo fino a due terzi;
- nelle ipotesi di desistenza volontaria, si viene puniti solo per i fatti commessi, qualora costituiscano un reato diverso;
- nel caso di impedimento nella realizzazione del delitto tentato, è prevista la stessa pena che ci sarebbe nella stessa fattispecie di tentativo di reato, con una diminuzione da un terzo fino alla metà.
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Calcolo pena tentato omicidio
La pena che viene applicata nei casi di tentato omicidio è diminuita rispetto a quella che sarebbe applicata sull’omicidio vero e proprio per il semplice fatto che il delitto non sia stato effettivamente commesso.
Può accadere che:
- il tentativo sia rimasto incompiuto;
- l’azione delittuosa sia stata commessa, ma l’evento lesivo non si sia verificato.
Il calcolo della pena per il reato di tentato omicidio parte dalla pena minima prevista per il reato di omicidio, ovvero 21 anni, la quale viene ridotta di un terzo: corrisponde, dunque, a una reclusione di 14 anni.
Il calcolo può subire delle modifiche nel caso in cui:
- siano presenti circostanze aggravanti, che ne provocano l’aumento;
- siano presenti circostanze attenuanti, che portano a una sua riduzione;
- nell’ipotesi in cui si scelga il rito abbreviato, per il quale è prevista una riduzione ulteriore di un terzo.
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Reato di tentato omicidio – Domande frequenti
Il tentato omicidio è un reato che viene punito ai sensi di quanto previsto dal delitto tentato (art. 56 c.p.): scopri come funziona il calcolo della pena.
Il Codice penale prevede diverse tipologie di omicidio, in particolare la differenza tra omicidio doloso e colposo: ecco cosa cambia e qual è la pena prevista.