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Occupazione abusiva immobile: come difendersi

Quali sono le procedure da mettere in pratica nel caso di occupazione abusiva del proprio appartamento o di un terreno.

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Redazione deQuo
29 Settembre 2020
occupazione abusiva immobile

Cosa si intende per occupazione abusiva

Occupare abusivamente un appartamento significa insediarsi nella casa di un’altra persona, senza esserne stati autorizzati, approfittando della sua assenza e magari forzando la serratura. 

Si può parlare di occupazione abusiva anche in quei casi in cui un inquilino con un contratto di affitto scaduto abbia deciso di barricarsi nell’immobile in affitto e di continuare a utilizzarlo, oppure lo stesso sia risultato inadempiente nei pagamenti dell’affitto, ma non abbia liberato l’appartamento, nonostante le diffide e le intimazioni da parte del proprietario. 

Negli esempi citati, e negli altri casi che rientrano nell’occupazione abusiva, non è possibile cacciare in autonomia l’abusivo con la forza, ma è necessario seguire una procedura ben precisa, consci del fatto che per un po’ di tempo non si avrà più una casa. 

Come ci si difende da un inquilino abusivo

Uno dei casi più frequenti di occupazione abusiva di un immobile viene commesso da un inquilino che non paga il canone di locazione concordato: in questo caso è possibile ricorrere allo sfratto solo in presenza di un contratto di affitto regolarmente registrato

Il procedimento di sfratto viene completato in un paio di udienze e si concretizza con l’ordine da parte del giudice di liberare l’immobile: nel caso in cui ciò non dovesse accadere, ci sarà l’intervento dell’ufficiale giudiziario che eseguirà materialmente lo sfratto, avvalendosi del supporto della forza pubblica (se necessario). 

Leggi anche: “Come funziona lo sfratto“.

Diverso è invece il caso in cui non sia presente un contratto di affitto scritto e registrato o quello in cui l’occupazione dell’appartamento è avvenuta all’insaputa del proprietario. Che genere di tutele legali ha in queste evenienze il proprietario dell’immobile

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Reato di occupazione abusiva

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’occupazione abusiva è un reato, ma è anche un illecito civile, in base al quale si avrebbe diritto anche al risarcimento del danno subito a causa dell’occupazione abusiva

Il reato di occupazione abusiva è disciplinato dall’articolo 633 c.p., nel quale si legge che: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

L’occupazione abusiva è tale quando nasce dalla volontà da parte dell’occupante di trarre vantaggio da un bene che non gli appartiene: l’ingresso momentaneo nella proprietà altrui rientra nel reato di violazione di domicilio, disciplinato dall’articolo 614 c.p.

Come denunciare l’occupazione abusiva

Chi subisce l’occupazione abusiva del proprio immobile può difendersi sia civilmente sia penalmente. In primo luogo, è possibile sporgere querela presso le forze dell’ordine, come la Polizia o i Carabinieri.

Partiranno dunque delle indagini e il rinvio a giudizio dell’occupante, che potrà essere punito con la reclusione o con il pagamento di una multa. Tuttavia questa procedura non prevede che il soggetto in questione debba rilasciare forzatamente l’immobile occupato

In una situazione simile la legge non consente inoltre di intervenire con lo sfratto per riprendere possesso del proprio immobile. Oltre alla denuncia penale, è possibile dunque intervenire:

  1. con l’azione possessoria;
  2. con l’azione petitoria.
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Cos’è l’azione di reintegrazione

L’azione di reintegrazione, chiamata anche azione di spoglio, è disciplinata dall’articolo 1168 del Codice Civile e può essere intrapresa sia dal proprietario di un immobile, sia da un usufruttuario o dal conduttore

Tale azione possessoria deve essere necessariamente esercitata entro un anno dal momento in cui è avvenuta l’occupazione, o da quello in cui il proprietario del bene ne sia venuto a conoscenza. 

Sarà possibile ottenere la sentenza di reintegra dimostrando che, prima che si verificasse l’occupazione abusiva, si era i possessori del bene: l’azione di reintegrazione si distingue, pertanto, per essere un procedimento molto rapido. 

Una volta emanata la sentenza di reintegra del possesso, sarà possibile agire con l’esecuzione forzata qualora l’occupante continuasse a rifiutarsi di sgomberare l’immobile

Cos’è l’azione di rivendica

Qualora i termini di un anno per esercitare l’azione possessoria fossero ormai scaduti, sarà possibile procedere con un’azione di rivendica: si tratta di un’azione petitoria con la quale il proprietario ha la possibilità di rivendicare un bene in quanto di suo possesso

Quest’azione di tipo civile è imprescrittibile e permette a chi la esercita di ottenere anche il risarcimento del danno subito. La legge prevede che solo l’effettivo proprietario del bene possa agire con un’azione di rivendicazione

Il risarcimento del danno potrà essere ottenuto anche nel corso di un processo penale, costituendosi parte civile. Durante un’azione civile, invece, sarà sufficiente aggiungere alla domanda di rivendicazione del bene invaso in modo illegittimo anche quella per il risarcimento dei danni subiti e il rimborso delle spese legali sostenute per riottenere la propria casa. 

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