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Nuova legge contro il caporalato: pene più gravi contro chi sfrutta i lavoratori

Cosa introduce la nuova legge sul caporalato del 2016 e quali sono le sanzioni per chi sfrutta il lavoro in nero

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Redazione deQuo
20 Ottobre 2016
legge caporalato

In data 18/10/2016 è arrivato il via libera della Camera dei Deputati al disegno di legge contro il caporalato diretto a rafforzare la lotta contro lo sfruttamento del lavoro in nero. Dopo l’approvazione da parte del Senato in agosto, il sì della Camera dei deputati determina l’approvazione definitiva della legge n. 4008, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo“, che attende adesso di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare, così, ufficialmente in vigore.

Cos’è il caporalato?

Per caporalato si intende il fenomeno di intermediazione illegale tra lavoratore e datore di lavoro: i caporali reclutano manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni peggiorative e sfavorevoli per i lavoratori e, quindi, di sfruttamento. I lavoratori, in genere, sono persone in situazioni di difficoltà economica o stranieri senza permesso di soggiorno.

Le condizioni di sfruttamento sono collegate perlopiù al salario corrisposto ed alle condizioni di lavoro in netto contrasto con le garanzie che la legge prevede a tutela dei diritti dei lavoratori.

Cosa dice la nuova legge contro il caporalato

Anche prima della nuova legge il caporalato era punito. Infatti, all’art. 603-bis il nostro codice penale prevedeva già il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Con la nuova legge il reato è stato riformulato estendendo le sanzioni previste per gli intermediari anche al datore di lavoro. Il reato, quindi, oggi punisce sia l’intermediario che recluta manodopera che il datore di lavoro che la utilizza.

Quali sono le sanzioni a chi sfrutta il lavoro in nero?

Il reato di caporalato prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di

  • chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sono considerati indici di sfruttamento: la corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; orario di lavoro che supera quello che è l’orario normale di lavoro; condizioni di lavoro degradanti e violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

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