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Addebito della separazione per colpa e conseguenze legali

Cosa significa separazione con addebito quali conseguenze prevede.

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Redazione deQuo
03 Marzo 2015
addebito di separazione per colpa

L’art. 151, comma 2, del codice civile prevede l’addebito della separazione per colpa, cioè la possibilità che l’allontanamento dei coniugi sia addebitato a colui o colei che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Tali doveri sono individuati nell’art. 143 del codice civile, in particolare: dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.

I presupposti per ottenere l’addebito

I presupposti per una pronuncia di separazione con addebito sono: la richiesta in tal senso di uno dei coniugi, la violazione di uno dei doveri matrimoniali indicati nell’art. 143 c.c. e il nesso di causalità tra una tale violazione e la crisi coniugale. Invero, il giudice dovrà accertare che il comportamento posto in violazione degli obblighi matrimoniali sia stato la causa della crisi matrimoniale e della intollerabilità della convivenza.

È necessario, quindi, l’accertamento del nesso eziologico tra la violazione dei doveri matrimoniali e la crisi coniugale, per cui la intollerabilità della convivenza sia stata causata da un comportamento del coniuge posto in violazione dei doveri indicati. Solo in questo caso il giudice potrà pronunciare una sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito ad uno di essi.

L’addebito della separazione presuppone, quindi, la presenza di una colpa di uno dei coniugi che con il suo comportamento abbia causato una irreversibile crisi matrimoniale.

Al riguardo, infatti, è opportuno precisare che l‘accertamento della colpa deve essere effettuato in concreto: non basta, cioè, verificare l’esistenza della violazione di uno dei doveri coniugali, ma è necessario accertare anche che essa sia stata la causa da cui è scaturita la crisi coniugale, in quanto può ben accadere che la crisi coniugale preesistesse già al verificarsi della violazione di uno dei doveri matrimoniali da parte del coniuge.

Possono verificarsi, infatti, dei casi in cui il comportamento contrario ai doveri matrimoniali (ad esempio, l’abbandono del tetto coniugale) sia intervenuto successivamente all’instaurarsi della crisi matrimoniale, rappresentando, invece, una conseguenza della preesistente crisi. In tal caso, non dovrà essere pronunciato l’addebito della separazione al coniuge che abbia posto in essere la violazione, perché essa non rappresenta la causa della crisi e, quindi, della separazione.

Al contrario, nel caso in cui il giudice nel corso del giudizio di separazione accerti la presenza del nesso di causalità tra il comportamento posto in violazione agli obblighi matrimoniali (ad esempio, un tradimento del coniuge) e la nascita di un’irreversibile crisi matrimoniale, tale per cui dal momento della suddetta violazione la convivenza sia divenuta intollerabile, verrà pronunciata una sentenza di separazione con addebito.

separazione con addebito

Separazione con addebito: conseguenze economiche

Le conseguenze legali di una tale pronuncia sono prevalentemente di tipo economico. In primo luogo, al coniuge che abbia posto in essere la violazione saranno addebitate le spese processuali e verrà condannato al pagamento delle spese legali sostenute dall’altra parte a causa del procedimento di separazione.

In secondo luogo, il legislatore stabilisce che il coniuge cui venga addebitata la separazione perda il diritto all’assegno di mantenimento, conservando soltanto il diritto agli alimenti, laddove ne sussistano i presupposti.

Inoltre, il soggetto contro il quale è stata pronunciata una separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge. Al contrario, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, avallata dalla Corte di Cassazione, la pronuncia con addebito della separazione costituisce presupposto per la nascita di una responsabilità aquiliana ex art. 2043 del codice civile.

Invero, la sentenza di separazione con addebito dà al coniuge a cui favore è stata pronunciata la separazione e che si presume, quindi, leso dal comportamento dell’altro, la possibilità di agire in giudizio per richiedere il risarcimento dei danni subiti. In tale ottica, il comportamento assunto in violazione dei doveri matrimoniali che abbia causato la crisi coniugale configura un fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, pertanto colui che ha subito un ingiusto danno da tale comportamento (es. una violenza psicologica) può agire in giudizio per il risarcimento del danno subito, secondo lo schema tipico della responsabilità extracontrattuale.

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