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La rappresentanza nel codice civile

Il significato di rappresentanza, le sue tipologie e le figure di rappresentante e rappresentato all'interno del codice civile.

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Redazione deQuo
14 Gennaio 2016
rappresentanza codice civile

In diritto civile la rappresentanza è un istituto giuridico in virtù del quale ad un soggetto (c.d. rappresentante) è attribuito dalla legge o dallo stesso interessato il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (c.d. rappresentato) nel compimento di un’attività giuridica per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.

La rappresentanza è disciplinata dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile.

Rappresentante, rappresentato e nuncius

Il rappresentato partecipa all’atto con la volontà propria; egli può aver ricevuto delle istruzioni, ma nell’ambito di queste decide con discrezionalità. Per tale aspetto il rappresentante si distingue dal nuncius che è colui che trasmette materialmente la dichiarazione altrui ed è, in sostanza, un portavoce.

Il negozio concluso dal rappresentato è frutto della volontà del rappresentante, il quale anche se agisce nell’ambito delle istruzioni e dei limiti dettati dal rappresentato, valuta la convenienza dell’affare. Il negozio concluso dal rappresentante, quindi, sarà annullabile se la sua volontà era viziata, tranne nel caso in cui l’anomalia della volontà si riferisca ad un elemento predeterminato dal rappresentato.

Rappresentato in mala fede

Salva l’ipotesi che il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato, si ha riguardo alla buona o alla mala fede del rappresentante. Si noti che la mala fede del rappresentato inquina il negozio anche se essa riguardi la sfera lasciata alla discrezionalità del rappresentante: il rappresentato non può mai giovarsi dello stato d’ignoranza del rappresentante quando egli sapeva di ledere l’altrui diritto.

La rappresentanza diretta e indiretta

La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di un altro soggetto. In essa gli effetti del negozio si producono immediatamente e direttamente nella sfera del rappresentato.

Nella rappresentanza indiretta, invece, il rappresentante non dichiara di agire in nome altrui. Egli acquista in suo nome i diritti derivanti dal negozio concluso e diventa correlativamente soggetto degli obblighi nascenti dal negozio. Occorrerà quindi un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto compiuto nel patrimonio della persona nel cui interesse l’atto è stato compiuto. La rappresentanza indiretta suole essere denominata anche interposizione reale di persona.

La rappresentanza è esclusa espressamente per taluni negozi che in base alla natura si riservano esclusivamente alla persona interessata, come il matrimonio.

La rappresentanza legale e volontaria

La rappresentanza può essere legale o volontaria. È legale quando è prevista dalla legge, si pensi al potere di rappresentanza dei genitori nei confronti dei figli minori.

Invece la rappresentanza è volontaria quando non è imposta dalla legge, ma è prevista e voluta da soggetti privati.

Rappresentanza volontaria: la procura

Nella rappresentanza volontaria il negozio con cui una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla si chiama procura.

La procura è un negozio unilaterale, per la cui efficacia non occorre l’accettazione del procuratore che serve solamente a render noto ai terzi, con i quali il rappresentante dovrà venire in contatto per assolvere l’incarico, che egli è dal rappresentato autorizzato a trattare in suo nome.

La procura deve essere esibita al terzo che esiga dal rappresentante la giustificazione dei suoi poteri e di essa il rappresentante è tenuto a dar restituzione quando i poteri sono cessati. Pertanto, la procura deve essere tenuta distinta dal rapporto interno tra rappresentante e rappresentato.

La procura può essere espressa o tacita; di regola non è richiesta ad substantiam alcuna forma particolare per il suo conferimento, ad eccezione dell’ipotesi in cui è richiesta una forma particolare per il negozio da concludere; in tal caso il requisito di forma si estende anche alla procura.

Gli effetti dell’atto compiuto dal procuratore si producono direttamente sul patrimonio dell’interessato, cioè del rappresentato; perciò per la validità del negozio concluso mediante rappresentanza è necessaria la capacità legale del rappresentato. Quest’ultimo può servirsi come rappresentante anche di un incapace legale, purché questi abbia la capacità di intendere e di volere (art. 1389 c.c.).

La procura può concernere un solo affare o più affari determinati (procura speciale) o tutti gli affari del rappresentato (procura generale).

La revoca della procura

L’atto con cui il rappresentato fa cessare gli effetti della procura è detto revoca. Non è revocabile la procura che è conferita anche nell’interesse di terzi o dello stesso procuratore. La revoca deve essere comunicata ai terzi con mezzi idonei: altrimenti essi facendo affidamento sulla procura già rilasciata, sono autorizzati a ritenere che il potere di rappresentanza sussista ancora.

In mancanza di comunicazione il negozio concluso dal rappresentante, nonostante la revoca, resta valido (art. 1396 c.c.). Per sfuggire a questa conseguenza l’interessato ha l’onere di provare che il terzo avesse avuto conoscenza della revoca della procura per altra fonte (art. 1396 c.c.).

La procura cessa anche per altre cause, ovvero per la morte sia del rappresentante che del rappresentato, o nel caso di nomina di un nuovo rappresentante per lo stesso affare o il compimento di questo da parte dello stesso rappresentato, purché siano comunicati al rappresentante. In tale ultimo caso, si verifica una revoca tacita della procura (art. 1724 c.c.).

Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato

La procura può essere conferita anche nell’interesse del rappresentante, in tal caso è irrevocabile (art. 1723 c.c.). Tuttavia se il rappresentante è portatore di interessi propri o di terzi in conflitto con quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante. L’atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi è viziato indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato effettivamente danneggiato. Il conflitto di interessi, però, è irrilevante se il dominus, essendone a conoscenza, autorizzi il rappresentante a concludere egualmente il negozio.

Il negozio è annullabile su domanda del rappresentato, ma soltanto se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo usando l’ordinaria diligenza (art. 1394 c.c.).

Il contratto con se stesso

Rientra nello schema del conflitto di interessi la figura del contratto con se stesso: unico soggetto che svolge contemporaneamente due parti. Il contratto con se stesso è disciplinato dall’art. 1395 del codice civile, ai sensi del quale si ha contratto con se stesso quando il rappresentante conclude il contratto con se stesso, a nome proprio o come rappresentante di un’altra parte.

Il contratto con se stesso è di regola, annullabile, ma è valido quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del contratto sia stato predeterminato dallo stesso rappresentato in modo da escludere la possibilità di conflitto (art. 1395 c.c.).

La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator

Il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere (difetto di potere) o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di potere) non produce alcun effetto nella sfera giuridica dell’interessato. Il negozio non è nullo né annullabile ma è inefficace.

Secondo l’art. 1303 cc l’interessato può ratificare con effetti retroattivi il negozio stipulato per lui dal c.d. falsus procurator. La ratifica è una procura successiva; può essere espressa o tacita; essa, deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio (art. 1399 cc). Ha effetto retroattivo perché il negozio si considera efficace ab initio, come se fosse stato concluso originariamente da persona fornita di procura.

La retroattività della ratifica non può pregiudicare i diritti dei terzi.

Il terzo contraente, al fine di non restare troppo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a rimanere inefficace ovvero ad acquistare i suoi effetti attraverso la ratifica del dominus, può invitare l’interessato a chiarire se intenda ratificare o meno il negozio, assegnandogli un termine entro il quale pronunciarsi, scaduto il quale senza che si sia fatto alcun chiarimento, il silenzio viene equiparato ad un rifiuto della ratifica.

In mancanza di ratifica il negozio rimane inefficace. Il terzo può chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo-rappresentante, a condizione che il terzo abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Il risarcimento è limitato al c.d. interesse negativo.

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