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Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

Cosa prevede la legge sulla negoziazione obbligatoria, a cosa serve in materia di separazione (o divorzio) e come funziona la procedura.

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Redazione deQuo
23 Gennaio 2019
negoziazione assistita separazione

La negoziazione assistita permette alle parti di trovare un accordo e risolvere la lite in via amichevole senza bisogno di iniziare un processo in Tribunale. In questo modo si evitano i tempi lunghi e i costi, spesso molto alti, di un processo.

Una negoziazione assistita si svolge attraverso diverse fasi. La procedura (come vedremo nel dettaglio) ha inizio con la Convenzione di negoziazione assistita. È un documento con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

Una volta stipulata la convenzione le parti devono iniziare un’attività diretta a trovare un accordo entro un determinato termine (generalmente 3 mesi). Se non riescono a trovare un accordo possono ricorrere alle vie giudiziarie. Approfondiamo la questione

Negoziazione assistita: cos’è e come funziona?

negoziazione assistita cos'è e come funziona

La negoziazione assistita da uno o più avvocati è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, introdotta con il D.L. 12-9-2014 n. 132, convertito in legge n. 162/2014.

Nei casi di separazione, questa procedura ha lo scopo di consentire ai coniugi di trovare un accordo di separazione e di separarsi in via amichevole.

Negoziazione assistita in materia di separazione

Innanzitutto dobbiamo premettere che questa procedura è attivabile non solo per la separazione, ma anche per il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

In particolare, in materia di separazione e divorzio il D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 attribuisce ai coniugi che intendono separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio la possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita. Questo consente di separarsi o divorziare in maniera consensuale con un accordo autenticato dai propri avvocati. In questo modo non c’è bisogno di alcun provvedimento del giudice ma solo un accordo firmato dai coniugi e dagli avvocati.

Negoziazione assistita: Procedura

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Tramite l’assistenza dei rispettivi avvocati viene stipulata una Convenzione. Con essa i coniugi si impegnano a raggiungere entro un determinato termine una soluzione consensuale di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

I coniugi devono essere assistiti da almeno un avvocato per parte. E’, dunque, vietata la possibilità di avvalersi di un unico avvocato per entrambe.

Tramite i rispettivi difensori, dunque, le parti possono stipulare un accordo con cui vengono stabilite di comune accordo le condizioni di separazione, e cioè:

  • assegno di mantenimento;
  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • l’affidamento dei figli.

Vi sono due procedure diverse da seguire a seconda che la coppia abbia o meno dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.

Negoziazione assistita con figli maggiorenni

Se non vi sono figli minori di diciotto anni, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 legge n. 104/1992 , l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Il Procuratore, quando non ravvisa irregolarità, convalida l’accordo e dà il nullaosta.

Negoziazione assistita con figli maggiorenni non autosufficienti o minorenni

Invece, in presenza di figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, l’accordo deve essere trasmesso, entro il termine di dieci giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

In questo caso, questi non si limita ad un mero controllo di regolarità formale, ma valuta il contenuto dell’accordo per verificare la sua conformità o meno all’interesse dei figli. Il Procuratore autorizza l’accordo, rilasciando il nullaosta, solo se lo ritiene conforme all’interesse dei figli. In caso contrario, lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Negoziazione assistita: quali sono gli effetti dell’accordo?

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale.

Quindi ha l’effetto di determinare:

  • separazione dei coniugi;
  • il divorzio;
  • la modifica di precedenti provvedimenti di separazione o divorzio (es. aumento o riduzione assegno di mantenimento).

In sostanza, l’accordo sostituisce la sentenza di separazione (o il decreto di omologa), la sentenza che statuisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, producendo i medesimi effetti.

Considerazioni tecniche

Per essere valido, l’accordo di negoziazione assistita deve contenere determinate statuizioni. Prima di tutto, deve darsi atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Dopo il nullaosta, l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di autografia delle firme ad esso apposte. La violazione dell’obbligo di trasmissione da parte dell’avvocato porta all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

La sanzione irrogata dal Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni.

Il termine di dieci giorni decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del procuratore della Repubblica o del presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

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