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Invalidità civile: come richiedere un sostegno economico

Ci sono diverse forme di prestazione che vengono erogate dall'INPS nei casi di invalidità civile: ecco come cambiano a seconda della percentuale di invalidità e le tutele nei casi in cui non venissero riconosciute dall'INPS.

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Redazione deQuo
03 Marzo 2021
invalidità civile

Ai sensi di quanto affermato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dallo stesso articolo 38 della Costituzione italiana, nel nostro Paese viene applicato il principio di protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche

“A tutti i cittadini  inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere” viene infatti garantito il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, con la cosiddetta invalidità civile

Quali sono le categorie di soggetti che possono avere accesso ai sussidi previsti dallo stato e quali sono i requisiti da possedere per rientrare nello stato di invalido civile? Ecco tutto quello che bisogna sapere in merito. 

Invalidità civile e percentuali

I soggetti che in Italia possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono gli invalidi civili, i mutilati, i ciechi, i sordi, i soggetti affetti da talassemia e drepanocitosi.

La legge prevede che nel momento in cui la riduzione permanente della propria capacità lavorativa sia inferiore al 33% non si potranno ottenere dei benefici

Sono invece previsti dei riconoscimenti per le seguenti percentuali:

  • gli invalidi dal 46% saranno iscritti nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata;
  • dal 33% al 73% è prevista l’assistenza sanitaria e le agevolazioni fiscali;
  • per invalidità superiore al 66% scatta l’esenzione del ticket sanitario;
  • nelle percentuali comprese tra il 74% e il 100% spettano delle prestazioni di tipo economico

Leggi anche: “Chi sono i lavoratori fragili“.

invalidità civile

Prestazioni

L’iter affinché venga riconosciuta l’invalidità civile prevede l’invio all’INPS del certificato medico rilasciato dal medico di base: il codice di tale certificato permetterà di inviare la domanda di accertamento sanitario in seguito alla quale l’INPS potrà verificare la condizione del richiedente. 

Nel caso in cui venga riconosciuta un’invalidità compresa tra il 74% e il 100%, l’INPS procede poi con l’accertamento delle condizioni socio-economiche e reddituali che sono state dichiarate dal cittadino invalido. 

Gli invalidi civili potranno avere così accesso alla pensione di inabilità, che è valida per gli invalidi totali, all’indennità di frequenza, che spetta ai minori invalidi, all’assegno mensile, nel caso di invalidità parziale, o all’indennità di accompagnamento

I ciechi civili potranno ottenere la pensione per ciechi assoluti o parziali, l’indennità speciale o quella di accompagnamento, mentre ai sordi può spettare una pensione o un’indennità di comunicazione. 

L’indennità di accompagnamento

Questa prestazione viene riconosciuta dall’INPS ai soggetti mutilati o invalidi totali che non siano in grado di deambulare senza il supporto di un accompagnatore o non possano compiere da soli atti quotidiani. 

Il beneficio spetta:

  • per 12 mensilità;
  • dal primo giorno al mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. 

Inoltre, è prevista anche un’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, a prescindere dalle loro condizioni economiche e dall’età, con regole di erogazione identiche a quelle previste per i soggetti mutilati e gli invalidi totali. 

Pensione di inabilità

Viene riconosciuta dall’INPS ai soggetti che abbiano un’invalidità lavorativa al 100% e di tipo permanente (ovvero che siano invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 67 anni

Il beneficio viene erogato:

  • per 13 mensilità;
  • a partire dal primo giorno al mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. 

Gli invalidi parziali con ridotta capacità lavorativa (compresa tra il 74% e il 99%) che si trovino in stato di bisogno economico riceveranno, invece, un assegno mensile per un periodo di 13 mensilità. 

Indennità mensile di frequenza

I cittadini che abbiano meno di 18 anni e che siano ipoacusici o abbiano difficoltà nello svolgere i compiti e le relative attività legate alla propria età potranno ricevere per 12 mensilità un’indennità mensile di frequenza

Il beneficio sarà erogato:

  • dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo;
  • oppure dall’inizio del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
invalidità civile

Pensione non reversibile

Un’altra forma di trattamento riconosciuto dall’INPS prende il nome di pensione non reversibile ed è destinata:

  • ai ciechi assoluti a partire dal 18° anno di età;
  • ai ciechi parziali, a prescindere dall’età;
  • ai sordi congeniti o con sordità acquisita durante l’età evolutiva (la quale si conclude al compimento di 12 anni), di età compresa tra i 18 e i 67 anni. 

Indennità speciale e di comunicazione

L’indennità speciale è una prestazione economica introdotta dalla legge n. 598 del 1988: si rivolge ai ciechi parziali a prescindere dalle loro condizioni economiche e dall’età e viene erogata per 12 mensilità. 

La stessa legge ha introdotto anche l’indennità di comunicazione, che viene concessa ai sordi al solo titolo della minorazione, a prescindere dunque da età e condizioni di disagio economico. 

I verbali di invalidità civile, handicap, cecità, sordità e disabilità che sono stati riconosciuti permetteranno di inviare la richiesta per il contrassegno invalidi e di ricevere le agevolazioni fiscali previste per i veicoli delle persone con disabilità

Ricorso

L’erogazione delle prestazioni previste richiede il possesso di alcuni requisiti, come per esempio quello della residenza stabile e continuativa in Italia, che vengono verificati dall’INPS grazie allo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nell’ipotesi in cui l’INPS non riconoscesse una determinata prestazione per invalidità fisica o psichica sarebbe possibile procedere con due tipologie di ricorso:

  1. quello amministrativo, che è possibile soltanto contro i provvedimenti di rigetto o di revoca dovuti alla mancanza di requisiti quali il reddito, la residenza o lo stato di ricovero;
  2. quello giurisdizionale, che si può effettuare entro 6 mesi dalla notifica del rigetto contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap.

Leggi anche: “Come fare ricorso all’INPS“.

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