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Immobile intestato a un solo coniuge in comunione dei beni

Cosa dice la legge a proposito degli immobili di proprietà di un solo coniuge in regime di comunione dei beni: le differenze per gli acquisti prima o dopo il matrimonio.

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Redazione deQuo
22 Novembre 2020
immobile intestato a un solo coniuge

La comunione dei beni rappresenta il regime legale che viene applicato quando due persone si sposano se non viene esplicitato di voler ricorrere alla separazione. 

Quando due individui decidono di sposarsi e di comprare casa, si possono verificare diversi scenari: per esempio, si può procedere all’acquisto di una nuova casa insieme, ma intestarla a uno solo dei coniugi.

Al contempo, è possibile che uno dei coniugi abbia già una casa di proprietà, che ha ricevuto per donazione dai suoi genitori o che aveva comprato prima del matrimonio

L’immobile intestato a un solo coniuge, rientra nel regime della comunione dei beni? Come funziona in caso di casa acquistata prima del matrimonio? Analizziamo la questione dal punto di vista legale.

Come funziona la comunione dei beni

La comunione dei beni è un accordo che si instaura in modo automatico tra due coniugi che decidono di sposarsi – fatta salva la possibilità di scegliere il regime di separazione dei beni – per mezzo del quale i beni che si formeranno dopo le nozze saranno patrimonio comune

I due coniugi avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi sui beni posseduti. Quali sono, dunque, i beni che rientrano nella comunione?

Questi ultimi vengono stabiliti dall’articolo 177 del Codice civile e sono:

  • gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

La comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi nel caso in cui l’azienda fosse di uno dei consorti già da prima del matrimonio. 

Quali beni non fanno parte della comunione

Nell’articolo 179 del Codice civile vengono invece definiti quelli che sono i beni personali del singolo coniuge, che non fanno dunque parte della comunione legale

Si tratta in particolare dei:

  • beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  • beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;
  • beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

Immobile posseduto prima del matrimonio

La legge prevede che nel caso in cui uno dei due coniugi abbia comprato un immobile prima del matrimonio, la proprietà dell’immobile rimarrà la sua e non farà dunque parte del regime di comunione legale dei beni. 

Se uno dei due coniugi era infatti titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio, allora la proprietà dell’immobile resterà una sua esclusiva

Cosa cambia invece nel caso in cui la casa venisse acquistata dopo il matrimonio, ma fosse intestata a un solo coniuge?

Casa acquistata dopo il matrimonio e intestata a un solo coniuge

In questa eventualità, le regole cambiano in quanto per legge gli acquisti effettuati dopo il matrimonio rientrano nel regime di comunione dei beni, compresi quelli legati agli immobili. 

Alla regola generale si accompagnano come sempre una serie di eccezioni, tra le quali rientra quella in cui l’immobile comprato prima del matrimonio serva a soddisfare un interesse personale esclusivo del coniuge al quale è intestato

La sentenza n. 11668 del 15 maggio 2018 ha stabilito che in caso di comunione legale tra i coniugi il bene acquistato durante il matrimonio, da soli o in coppia, fa sempre parte in automatico della comunione dei beni, anche se:

  • viene utilizzato per bisogni diversi rispetto a quelli riguardanti la famiglia;
  • sia stato pagato esclusivamente o prevalentemente da uno dei due coniugi.

Ciò non avviene quando il denaro con cui è stato acquistato l’immobile derivi dall’alienazione di beni personali, oppure serva all’esercizio della professione di uno dei coniugi, o ancora qualora l’esclusione di uno dei due coniugi venga indicata direttamente sull’atto di acquisto

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