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Green pass e rimborso palestra: come funziona

Come funziona la normativa in vigore sui green pass: chi ha un abbonamento in palestra, ma non il certificato verde, ha diritto al rimborso? Vediamo di seguito cosa sapere in merito.

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Redazione deQuo
12 Agosto 2021
green pass rimborsi palestra

Tra i luoghi nei quali è necessario esibire il green pass dal 6 agosto 2021, troviamo anche le palestre (articolo 3 del DL 105/2021). 

Mentre per accedere a bar e ristoranti, si potrà optare per la consumazione fuori dal locale nel caso in cui si fosse sprovvisti del green pass, per le palestre non ci sono alternative: chi ne è sprovvisto, non potrà entrare

Come funziona, in questi casi, il rimborso degli abbonamenti? Quando è possibile richiederlo? Vediamo di seguito quali sono le possibilità a sostegno dei clienti. 

Green pass e rimborsi palestre: si possono avere?

Per rispondere al problema dei rimborsi di quei clienti che rischiano di perdere l’abbonamento sottoscritto in palestra perché non in possesso del green pass, è stato chiesto il parere del CONI

La risposta da parte del comitato è stata la seguente: trattandosi di una normativa statale, non sarebbe possibile procedere con i rimborsi. Il provvedimento è, infatti, legato a una situazione di emergenza sanitaria. 

Per questo motivo, chi è intenzionato a frequentare ancora le palestre ha il dovere di mettersi in regola e procedere con la vaccinazione in modo tale da ottenere il green pass. 

green pass rimborsi palestra

Come avere il green pass

Si ricorda che il green pass, che consiste molto semplicemente in un qr code che permette di accedere a determinati locali e di svolgere attività al chiuso, viene concesso:

  • a chi effettua un tampone: in questo caso avrà validità di 48 ore;
  • a chi è guarito dal covid e deve ricevere la prima e unica dose di vaccino prevista: in questo caso avrà validità di 180 giorni;
  • a chi ha ricevuto la vaccinazione completa: in questo caso avrà validità di 270 giorni (9 mesi). 

Riceverà il green pass anche chi ha ricevuto la prima dose del vaccino, dopo 15 giorni, ma dovrà procedere con il completamente della vaccinazione, effettuando anche la seconda dose. 

Leggi anche: “Come funziona il green pass per i trasporti“.

Quando il green pass è obbligatorio

Oltre che per le già citate palestre e bar e ristoranti al chiuso, il green pass dovrà essere esibito anche per accedere a:

  • piscine e centri natatori;
  • centri culturali,centri sociali e ricreativi per le attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia;
  • centri benessere, per le attività al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • convegni e congressi;
  • sagre e fiere;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Il green pass è obbligatorio dai 12 anni in su e non potrà essere sostituto in alcun modo da un’autocertificazione

Quando è previsto l’esonero

Oltre che i minori di 12 anni, il green pass non sarà obbligatorio per tutti quei soggetti che non possono fare il vaccino per motivazioni di salute e che dovranno essere in possesso di una certificazione medica attestante la loro condizione. 

Come avvengono i controlli da parte dei gestori di palestre

I controlli sul green pass dovranno essere effettuati dai proprietari di una delle struttura elencate in precedenza. 

Questi ultimi dovranno scaricare l’applicazione “VerificaC19”, grazie alla quale sarà possibile scansionare i green pass e verificare la loro regolarità. L’app potrà essere scaricata gratuitamente su tablet o smartphone e sarà disponibile sia per i sistemi operativi Android sia iOS. 

Per quanto riguarda i controlli, non ci sarà alcuna violazione della privacy in quanto l’applicazione per verificare la liceità del proprio green pass non comporta la conservazione dei dati personali dei clienti. 

green pass rimborsi palestra

Sanzioni amministrative previste

Nel caso in cui il proprietario di un locale (in questa ipotesi, di una palestra) facesse entrare gente sprovvista di green pass:

  1. rischierebbe una sanzione amministrativa compresa tra i 400 e i 1.000 euro;
  2. potrebbe rischiare la sanzione accessoria di chiusura della propria attività, da 1 a 10 giorni, che sarebbe applicata nel caso di violazione della normativa in vigore per 3 volte consecutive. 

Sanzioni penali

Potrebbero inoltre scattare delle sanzioni penali, ai sensi  dell’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie, nel quale si legge che: 

“Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Si potrebbe anche essere puniti ai sensi dell’articolo 650 c.p., titolato Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, il quale stabilisce che:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

Potrebbe inoltre scattare il reato di epidemia (art. 438 c.p.), per il quale è previsto l’ergastolo. A questo proposito leggi anche: “Cosa si rischia per la diffusione volontaria del covid“.

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