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Divorzio internazionale: come funziona

Il divorzio internazionale nel diritto comunitario: quali sono i riferimenti normativi ai quali fare riferimento e come funziona la loro applicazione e riconoscibilità in Italia.

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Redazione deQuo
25 Novembre 2020
divorzio internazionale

Quando si parla di divorzio internazionale, ci possono essere diverse situazioni nelle quali due coniugi possono arrivare a richiedere il divorzio.

Per esempio, si può trattare di un divorzio con coniuge che è residente all’estero, oppure di cittadini stranieri residenti in Italia, o ancora casi nei quali avviene il divorzio in Italia di matrimonio estero o il divorzio all’estero di un matrimonio celebrato in Italia

In tutti questi casi è bene sapere che i rapporti di famiglia vengono regolati dalla legge n. 218 del 1995, la quale determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. 

Tuttavia, bisogna comunque tenere in considerazione il diritto internazionale privato di fonte comunitaria: fatta questa premessa, vediamo quali sono i riferimenti giuridici ai quali fare riferimento nel caso di divorzio internazionale

La legge n. 218 del 1995

Nell’articolo 31 della legge n. 218 del 1995 viene disciplinata la separazione dei coniugi, per la quale si prevede l’applicazione:

  • della legge nazionale comune ai due nel momento in cui viene presentata la domanda di separazione;
  • della legge in vigore nel luogo in cui si è svolta prevalentemente la loro vita matrimoniale, che può essere anche uno Stato estero

Nell’ipotesi in cui la separazione e il divorzio non siano presenti nella legge straniera, allora si applicheranno le disposizioni in vigore in Italia

Nell’articolo 32 della succitata legge viene trattata la casistica in cui soltanto uno dei due coniugi sia cittadino italiano, oppure il matrimonio sia stato celebrato in Italia, a prescindere dalla nazionalità degli sposi

Il regolamento europeo n. 2201/2003

Il regolamento comunitario n. 2201 del 2003 si occupa della competenza, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni che riguardano le questioni matrimoniali, comprese quelle relative al divorzio internazionale, e la responsabilità genitoriale

Ai sensi di tale regolamento, i coniugi possono scegliere il giudice competente sulla base:

  • della loro residenza abituale;
  • della loro ultima residenza abituale;
  • della residenza abituale del convenuto;
  • della loro cittadinanza comune
divorzio internazionale

Come funziona la competenza territoriale

Una volta che viene individuato il giudice al quale rivolgersi, vengono applicate le regole nazionali dello Stato membro di riferimento al fine di stabilire la competenza territoriale del Tribunale al quale fare riferimento. 

Il giudice non potrà comunque occuparsi delle questioni riguardanti l’affidamento, il collocamento e il mantenimento di eventuali figli minorenni se questi ultimi risiedono in un altro Stato membro, che saranno gestiti direttamente dal giudice dello Stato nel quale risiedono. 

In un secondo momento è stato introdotto il Regolamento europeo n. 1259 del 2010, che è in vigore dal 21 giugno del 2012: la nuova norma ha previsto che ai cittadini europei possano essere applicate le regole della separazione o del divorzio relative allo Stato in cui hanno la residenza

In particolare, i coniugi possono scegliere di applicare la legge sulla separazione o sul divorzio relativa:

  1. allo stato di residenza abituale nel momento in cui viene stabilito l’accordo di separazione o divorzio;
  2. allo stato dell’ultima residenza abituale se uno dei due coniugi vi risieda ancora;
  3. allo Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza;
  4. al foro di riferimento. 

La decisione di divorzio può essere presa da un’autorità religiosa?

Supponiamo il caso in cui un divorzio internazionale sia frutto di una decisione unilaterale che è stata presa da un Tribunale religioso. La Corte di Giustizia europea è intervenuta a chiarire se la legge straniera possa essere applicata anche ai divorzi che non siano stati pronunciati da un’autorità giudiziaria

Secondo la Corte, negli Stati membri le decisioni giuridiche che riguardano il divorzio possono essere prese soltanto da organi di materia pubblica, poiché “il divorzio risultante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi ad un tribunale religioso (…) non ricade nella sfera di applicazione di detto regolamento”.

divorzio internazionale

Divorzio internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere

Le regole alla base del diritto internazionale privato prevedono che in Italia le sentenze straniere di divorzio siano efficaci, ma a patto che siano compatibili con l’ordinamento giuridico italiano

Se il divorzio è avvenuto in un Paese dell’Unione europea, l’autorità competente rilascerà ai coniugi un certificato, che consiste in un modello standard previsto dal Regolamento europeo. 

Il documento potrà essere trascritto, senza la necessità di una traduzione, presentando:

  • il proprio documento di identità;
  • una dichiarazione di notorietà rilasciata ai sensi  dell’art.47 del DPR n.445/2000.

Requisiti da rispettare

I requisiti di compatibilità da rispettare sono:

  • il fatto che il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • che la sentenza di divorzio non sia stata emessa in contumacia;
  • l’incompatibilità con una decisione relativa a un procedimento tra le stesse parti dello Stato membro richiesto o con una decisione resa anteriormente in un altro Stato. 

Sentenze di divorzio emesse fuori dall’Unione europea

Nel caso delle sentenze di divorzio che sono state emesse in uno Stato estero che non faccia parte dell’Unione europea, è possibile la trascrizione in Italia, in seguito alla loro legalizzazione e traduzione, che si potrà fare presso:

  • il Comune italiano di proprio interesse;
  • il Consolato italiano presente nel luogo in cui è stata emanata la sentenza. 

La trascrizione sarà possibile presentando:

  • un documento di identità in corso di validità;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara che la sentenza non sia contraria alle sentenze pronunciate da un giudice italiano;
  • si dovrà inoltre allegare la copia integrale della sentenza. 
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