DIS-COLL: come funziona l’indennità di disoccupazione
A chi spetta la DIS-COLL e quando richiederla, come funziona la sua erogazione e il calcolo degli importi sulla base dei massimali INPS.
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche se a progetto, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa di studio che hanno perso la propria occupazione in modo involontario e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
È disciplinata dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, che ne esclude l’assegnazione ai collaboratori titolari di pensione, ai titolari di partita IVA, ai sindaci, amministratori o revisori di società, nonché alle associazioni e agli enti con o senza personalità giuridica.
In questa guida sarà presentato il funzionamento della DIS-COLL, con i relativi dettagli su come fare domanda e quali sono i nuovi massimali INPS 2021.
Decorrenza e pagamento
La decorrenza della DIS-COLL scatta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, qualora la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venga presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, qualora la domanda sia presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venga presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
Per quanto riguarda il pagamento della DIS-COLL, viene erogato ogni mese per un numero di mesi corrispondenti alla metà dei mesi di contribuzione relativi al periodo compreso fra il 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno della cessazione stessa.
La durata massima nel corso della quale si potrà ricevere la prestazione è pari a 6 mesi. Nel caso in cui se ne beneficiasse in modo parziale, se si dovesse presentare una nuova domanda, allora non sarebbero considerati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione corrispondenti al doppio dei mesi di prestazione ricevuta.
Il calcolo dell’importo: i nuovi massimali INPS 2021
L’importo dell’indennità DIS-COLL:
- è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia inferiore a 1.227,55 euro per il 2021;
- è pari al 75% dell’importo di 1,227,55 euro, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro euro, nel caso in cui il reddito medio mensile che costituisce la base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.227,55 euro.
L’importo massimo mensile erogabile non potrà superare i 1.335,40 euro per il 2019: dal quarto mese in poi, ovvero dal 91° giorno di fruizione, l’indennità DIS-COLL subirà una riduzione del 3% ogni mese.
L’ammontare mensile si può ricevere tramite:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
Quando la DIS-COLL non spetta più
I casi nei quali non si avrà più diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL sono i seguenti:
- la perdita dello stato di disoccupazione;
- l’inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- la titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, tranne il caso in cui il percettore scelga l’indennità DIS-COLL;
- la partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo del 15 settembre 2015, i soggetti che vengono scoperti a ricevere la DIS-COLL anche se non sono più in possesso dei requisiti richiesti, saranno soggetti a sanzioni di diverso genere e alla decurtazione della prestazione e dello stato di disoccupazione.
Come fare domanda
La DIS-COLL non viene erogata in modo automatico agli aventi diritto, ma è necessario presentare apposita domanda. Per farlo bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere lo stato di disoccupazione nel momento in cui viene presentata la domanda;
- aver versato almeno un mese di contribuzione, nel periodo compreso fra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso.
La domanda potrà essere presentata per via telematica entro 68 giorni dalla data in cui è terminato il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio.
Qualora nel corso dei 68 giorni si dovesse verificare una maternità o una degenza ospedaliera indennizzabile, il termine resterebbe in sospeso e ripartirebbe alla fine del suddetto periodo.
La domanda si potrà inviare:
- online, tramite il sito dell’INPS;
- tramite il Contact Center chiamando il numero 803 164 gratuito da rete fissa, o lo 06 164 164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
DIS-COLL 2020 – Domande frequenti
La domanda per la disoccupazione DIS-COLL potrà essere presentata in tre modi differenti: ecco quali sono.
La DIS-COLL è prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS che non sono né pensionati né titolari di partita IVA.
I collaboratori coordinati e continuativi, anche se a progetto, potranno ricevere l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.