Differenza tra NASpI e DIS-COLL
Cosa cambia in termini di requisiti e compatibilità tra l'indennità NASpI e la DIS-COLL, quali sono le prestazioni che si possono cumulare e cos'è la disoccupazione per i rimpatriati.
- La NASpI e la DIS-COLL sono due differenti tipologie di indennità di disoccupazione, che vengono erogate sulla base di requisiti differenti.
- Cosa cambia tra i due sussidi? Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile farne richieste e se sono cumulabili l’una con l’altra.
Indennità NASpI
La NASpI è una prestazione che può essere richiesta soltanto dai lavoratori dipendenti che abbiamo perso il lavoro in modo involontario.
Presuppone anche il possesso dei seguenti requisiti:
- si devono avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- si deve aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Non è compatibile:
- con la pensione di vecchiaia;
- con la pensione anticipata;
- con l’assegno ordinario di invalidità;
- con la pensione di inabilità.
Come fare domanda
Per poter richiedere la NASpI, la cui erogazione non è automatica, si dovrà:
- sottoscrivere il patto di servizio personalizzato per i Centri per l’Impiego;
- partecipare alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale;
- presentare la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Cumulabilità
La NASpI non è cumulabile:
- con l’indennità di maternità o paternità;
- con i trattamenti antitubercolari;
- con l’infortunio;
- con la mobilità;
- con la cassa integrazione;
- con l’indennità di mancato preavviso;
- con l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.
Sulla base di quanto indicato in elenco, si può dedurre che la NASpI e la DIS-COLL siano cumulabili.
Come funziona la DIS-COLL
La DIS-COLL è un’indennità che viene erogata a soggetti differenti, ovvero a quelli che siano collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio.
La prestazione spetta anche:
- agli iscritti alla Gestione Separata INPS;
- che abbiano perso il lavoro in modo involontario.
La DIS-COLL viene erogata:
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione;
- oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venisse presentata oltre l’ottavo giorno.
Importo
L’importo spettante ai beneficiari è pari alla metà dei mesi di contribuzione dell’anno precedente rispetto a quello in cui è terminato il rapporto di collaborazione, fino a un massimo di 6 mesi.
Nello specifico, corrisponde:
- al 75% del reddito medio mensile, qualora sia inferiore alla cifra di 1.221,44 euro;
- a una riduzione pari al 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità.
Cos’è la disoccupazione per i rimpatriati
I cittadini italiani disoccupati a causa di un licenziamento o di un mancato rinnovo del contratto lavorativo in un paese Ue o extra Ue che abbiano deciso di rientrare in Italia possono presentare la domanda di disoccupazione per rimpatriati, a patto che non stiano ricevendo sussidi dal Paese in cui lavoravano.
Questa indennità:
- decorre dalla data del licenziamento o da quella in cui si è concluso il rapporto di lavoro;
- potrà essere richiesta se si rientra in Italia entro 180 giorni di tempo dalla cessazione della propria attività lavorativa.
I richiedenti avranno a propria disposizione 30 giorni per presentare la domanda. Nello specifico, dovranno:
- recarsi presso un Centro per l’Impiego e sottoscrivere la DID;
- presentare la domanda di disoccupazione all’INPS: in questo caso non sono previste delle scadenze.
Documenti
I lavoratori disoccupati rimpatriati, dovranno presentare:
- il Documento Portatile PD U1, nel caso in cui lavorassero in un Paese Ue;
- il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento, nel caso in cui lavorassero in un Paese extra Ue.
Decorrenza
L’indennità sarà erogata:
- dalla data del rimpatrio, nel caso in cui ci si iscrivesse al Centro per l’Impiego entro 7 giorni dal proprio rientro in Italia;
- dal giorno dell’iscrizione, che dovrà avvenire tra l’8° e il 30° giorno dal rimpatrio.
L’importo sarà erogato fino a un massimo di 180 giorni e sarà pari al 30% della retribuzione convenzionale stabilita con un decreto del Ministero del Lavoro, che viene pubblicato ogni anno.
Incompatibilità
La disoccupazione per i rimpatriati non è comptabile con:
- altre indennità di disoccupazione ricevute dai Paesi esteri in cui si lavorava;
- prestazioni quali pensioni, malattia o maternità;
- il rientro all’estero per lavoro o la modifica delle condizioni fissate con il Centro per l’Impiego.