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Differenza tra NASpI e DIS-COLL

Cosa cambia in termini di requisiti e compatibilità tra l'indennità NASpI e la DIS-COLL, quali sono le prestazioni che si possono cumulare e cos'è la disoccupazione per i rimpatriati.

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Redazione deQuo
06 Marzo 2021
naspi discoll
  • La NASpI e la DIS-COLL sono due differenti tipologie di indennità di disoccupazione, che vengono erogate sulla base di requisiti differenti. 
  • Cosa cambia tra i due sussidi? Vediamo quali sono i casi nei quali è possibile farne richieste e se sono cumulabili l’una con l’altra

Indennità NASpI

La NASpI è una prestazione che può essere richiesta soltanto dai lavoratori dipendenti che abbiamo perso il lavoro in modo involontario.

Presuppone anche il possesso dei seguenti requisiti:

  • si devono avere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
  • si deve aver lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. 

Non è compatibile:

naspi discoll

Come fare domanda

Per poter richiedere la NASpI, la cui erogazione non è automatica, si dovrà:

  • sottoscrivere il patto di servizio personalizzato per i Centri per l’Impiego;
  • partecipare alle iniziative di avviamento al lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionale;
  • presentare la DID, ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

Cumulabilità 

La NASpI non è cumulabile:

  • con l’indennità di maternità o paternità;
  • con i trattamenti antitubercolari;
  • con l’infortunio;
  • con la mobilità;
  • con la cassa integrazione;
  • con l’indennità di mancato preavviso;
  • con l’indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.

Sulla base di quanto indicato in elenco, si può dedurre che la NASpI e la DIS-COLL siano cumulabili

Come funziona la DIS-COLL

La DIS-COLL è un’indennità che viene erogata a soggetti differenti, ovvero a quelli che siano collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, assegnisti, dottorandi di ricerca con borsa di studio

La prestazione spetta anche:

  • agli iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • che abbiano perso il lavoro in modo involontario

La DIS-COLL viene erogata:

  • dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di collaborazione;
  • oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora venisse presentata oltre l’ottavo giorno.
naspi discoll

Importo

L’importo spettante ai beneficiari è pari alla metà dei mesi di contribuzione dell’anno precedente rispetto a quello in cui è terminato il rapporto di collaborazione, fino a un massimo di 6 mesi

Nello specifico, corrisponde:

  • al 75% del reddito medio mensile, qualora sia inferiore alla cifra di 1.221,44 euro;
  • a una riduzione pari al 3% ogni mese, a partire dalla quarta mensilità. 

Cos’è la disoccupazione per i rimpatriati

I cittadini italiani disoccupati a causa di un licenziamento o di un mancato rinnovo del contratto lavorativo in un paese Ue o extra Ue che abbiano deciso di rientrare in Italia possono presentare la domanda di disoccupazione per rimpatriati, a patto che non stiano ricevendo sussidi dal Paese in cui lavoravano. 

Questa indennità:

  1. decorre dalla data del licenziamento o da quella in cui si è concluso il rapporto di lavoro;
  2. potrà essere richiesta se si rientra in Italia entro 180 giorni di tempo dalla cessazione della propria attività lavorativa. 

I richiedenti avranno a propria disposizione 30 giorni per presentare la domanda. Nello specifico, dovranno:

  • recarsi presso un Centro per l’Impiego e sottoscrivere la DID;
  • presentare la domanda di disoccupazione all’INPS: in questo caso non sono previste delle scadenze. 

Documenti

I lavoratori disoccupati rimpatriati, dovranno presentare:

  • il Documento Portatile PD U1, nel caso in cui lavorassero in un Paese Ue;
  • il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento, nel caso in cui lavorassero in un Paese extra Ue. 

Decorrenza

L’indennità sarà erogata:

  • dalla data del rimpatrio, nel caso in cui ci si iscrivesse al Centro per l’Impiego entro 7 giorni dal proprio rientro in Italia;
  • dal giorno dell’iscrizione, che dovrà avvenire tra l’8° e il 30° giorno dal rimpatrio. 

L’importo sarà erogato fino a un massimo di 180 giorni e sarà pari al 30% della retribuzione convenzionale stabilita con un decreto del Ministero del Lavoro, che viene pubblicato ogni anno.

Incompatibilità

La disoccupazione per i rimpatriati non è comptabile con:

  • altre indennità di disoccupazione ricevute dai Paesi esteri in cui si lavorava;
  • prestazioni quali pensioni, malattia o maternità;
  • il rientro all’estero per lavoro o la modifica delle condizioni fissate con il Centro per l’Impiego. 

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