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La storia del delitto d’onore e del matrimonio riparatore

L'evoluzione dal delitto d'onore nel Codice penale italiano: dalle origini alla sua abrogazione.

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Redazione deQuo
19 Settembre 2020
delitto d'onore

Cosa si intende per onore

Quello di onore è un concetto astratto con il quale si identifica la dignità morale di un singolo o di una collettività: può avere connotazioni differenti a seconda della cultura di riferimento e del periodo storico. 

In alcuni contesti, l’onore corrisponde al rispetto ottenuto per essersi distinti con il proprio comportamento, quindi rappresenta una sorta di premio: in altri casi, il senso originario del termine è andato perso nel tempo e si è trasformato in mera pretesa di rispetto

Il delitto d’onore era legato a un’idea di giustizia nella quale le offese personali si risolvevano in modo alternativo a quello giuridico: vediamo qual è la storia di questo reato, che in Italia è stato abrogato nel 1981

L’onore della donna

Per comprendere le motivazioni alla base del delitto d’onore, bisogna prima analizzare com’è stato inteso nel nostro Paese il concetto di onore per le donne, legato tradizionalmente alla sfera sessuale. 

La donna conservava intatto il proprio onore con il mantenimento della verginità prima delle nozze e, in seguito, con la monogamia esclusiva. Andare a letto con una ragazza con sposata richiedeva una riparazione, che in genere corrispondeva al cosiddetto “matrimonio riparatore”. 

Se la persona che aveva violato l’onore della fanciulla non poteva in alcun modo risolvere la questione, per esempio perché era già sposato con un’altra, allora i familiari maschi della donna lo punivano con forme di ritorsione differenti, che potevano consistere anche nell’uccisione. 

L’onore era dunque un concetto così radicato e da difendere al punto da sfociare in comportamenti giuridicamente e penalmente rilevanti: la pressione sociale giustificava la violenza, e in talune circostanze, persino un omicidio

delitto d'onore

Il delitto d’onore in Italia

Il delitto d’onore poteva consistere anche nell’uccisione della moglie adultera (o il marito), dell’amante o di entrambi: in Italia era sanzionato con pene differenti a seconda del movente alla base del delitto e disciplinato dall’articolo 587 del Codice Penale

L’articolo, intitolato “Omicidio e lesione personale a causa di onore” e abrogato dall’art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442, stabiliva che.

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in delitto d’onore ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo”.

Spiegazione

In altri termini, un delitto commesso per difendere il proprio onore o quello della propria famiglia, in uno stato d’ira derivante da una relazione carnale illegittima da parte di moglie, figlia o sorella, prevedeva una riduzione della pena, e la possibilità di ricevere lo stesso trattamento sia nel caso dell’uccisione di un parente, sia in quello dell’altra persona coinvolta nell’increscioso episodio. 

L’evoluzione giuridica

Sebbene i reati commessi per questioni d’onore siano stati numerosi in Italia, era comunque più diffuso il ricorso al matrimonio riparatore, soprattutto al Sud: questa soluzione permetteva al soggetto che aveva rubato l’onore (ovvero la verginità) di una donna, che nella maggior parte dei casi era anche minorenne, di salvare l’onore della famiglia sposandola

delitto d'onore

Nel corso degli anni ci sono stati tutti una serie di cambiamenti riguardanti il Codice Penale, che hanno avuto un certo impatto anche sul delitto d’onore. In particolare, le sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969 della Corte Costituzionale avevano dichiarato incostituzionale l’articolo 559 c.p. 

Tale articolo prevedeva infatti la punizione in caso di adulterio solo per la moglie, ma non applicava la stessa pena al marito e al concubinato del marito.

Abrogazione

Il 6 febbraio del 1968, l’onorevole Oronzo Reale presentò alla Camera un disegno di legge con il quale era stato proposto per la prima volta di abrogare lo speciale trattamento per le lesioni e gli omicidi commessi per l’onore

Bisognerà aspettare il 5 agosto del 1981 e la legge 442 prima di poter assistere all’abrogazione effettiva del reato d’onore, alla quale erano precedute:

  • l’abrogazione del reato di adulterio, nel 1968;
  • la legge sul divorzio – n. 898/70;
  • la riforma del diritto di famiglia – legge 151/75;
  • la legge sull’aborto – 194/78.
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