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Decreto Fuoristrada 2021 in Gazzetta Ufficiale: divieti e chiarimenti

Quali sono le norme introdotte dal cosiddetto "decreto Fuoristrada" e perché si è creato un contrasto tra la normativa nazionale e quella delle singole Regioni.

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Redazione deQuo
14 Dicembre 2021
decreto fuoristrada

Il 1° dicembre 2021 è stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Fuoristrada che, dal 16 dicembre 2021, superato il periodo di “vacatio legis”, entrerà ufficialmente in vigore. 

Quali sono le norme contenute nel decreto? Il fuoristrada sarà vietato in tutta Italia? Considerato che i dubbi sollevati dalla sua introduzione sono stati diversi, il Governo è intervenuto con delle precisazioni in materia. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Clicca qui per scaricare il testo del decreto 

Decreto Fuoristrada: cosa prevede 

Il decreto del 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021, stabilisce le Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale

Nella pratica, le vie forestali non sono più considerate soggette al Codice della strada in quanto si concede la viabilità soltanto ai tratti di strada di collegamento. La viabilità forestale viene dunque inibita al traffico ordinario

Tuttavia:

  • non ci sono riferimenti espliciti al motore, quindi il decreto comprenderebbe indirettamente anche le bici;
  • questi tratti di strada rientrano già in un precedente vuoto legislativo, in quanto non erano riconosciuti dal CdS neanche prima. 

Quali sono le conseguenze

Il decreto prevede, dunque, che la percorrenza delle vie forestali sia concessa soltanto:

  1. ai mezzi di soccorso;
  2. ai mezzi preposti alla manutenzione;
  3. in caso di particolari permessi concessi dai Comuni o dalle Regioni

In altre parole, per ottenere determinate autorizzazioni e licenze, considerato che in Italia gli appassionati di fuoristrada (con auto, moto, Quad, bici, e-bike) sono davvero tanti, si dovrebbero soddisfare dei requisiti non regolati a livello nazionale

Leggi anche: “Passo carrabile: cos’è“.

Il fuoristrada è dunque vietato in Italia?

Il decreto Fuoristrada ha stabilito i criteri minimi di classificazione della “Viabilità forestale e silvo-pastorale”, ovvero di quelle strade che non rientrano nella normale viabilità, ovvero quella aperta a tutti. 

Una nota del Ministero delle Politiche agricole ha precisato che il nuovo decreto «Contiene esclusivamente le linee-guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (cioè Ministero della Cultura e Ministero della Transizione ecologica), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata».

In altri termini, il fuoristrada è consentito, nelle modalità che vengono specificate dalle singole normative regionali e in considerazione del fatto che sentieri e carrarecce non sono contemplati dal Codice della Strada.

Leggi anche: “Revisione auto 2021“.  

I chiarimenti del MiPAAF

Il Ministero delle Politiche agricole ha inoltre specificato che:

«È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità

Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale. 

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2 comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della Strada».

Ulteriori specificazioni

È dunque compito delle Regioni quello di disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale, in relazione alle necessità legate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica. 

In aggiunta «Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.

Da ultimo, si ribadisce che tutte le regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali». 

I paradossi del decreto Fuoristrada

Oltre ai dubbi interpretativi, il nuovo decreto Fuoristrada ha suscitato diverse perplessità in relazione ad alcuni fattori. Da un lato, è vero che le Regioni dovranno intervenire valutando ogni singolo caso, ma non non ci sono dei criteri minimi stabiliti dal decreto nazionale su come e quando farlo

Ci potrebbero poi essere dei problemi legati all’assicurazione, in quanto le compagnie assicurative non si prenderanno la responsabilità di coprire un incidente in un tratto di strada non regolato dal Codice della Strada

Il problema attuale resta anche che la viabilità forestale e silvo-pastorale non può essere regolamentata da leggi regionali diverse tra loro che permettano l’accesso esclusivamente a mezzi autorizzati e citati nella tabella del decreto del 1° dicembre – con un’eventuale deroga rilasciata dall’ente proprietario di quella strada solo in caso di presentazione di una domanda per validi motivi. 

Possibili soluzioni

Le Regioni avranno, adesso, 180 giorni di tempo dal 16 dicembre 2021 per recepire il decreto ministeriale, quindi fino al 14 giugno 2022. Di fronte a una situazione di questo tipo, con due norme (regionale e nazionale) in contrasto tra loro, ci sarebbero due strade:

  1. un’audizione in commissione parlamentare con la quale si richieda di ritirare questo decreto ministeriale;
  2. una modifica del Codice della strada, con la quale si andrebbe a invalidare sia il decreto stesso che la legge 34 del 2018. La viabilità forestale sarebbe così reinserita all’interno della giurisdizione del Codice della strada. 

Leggi anche: “Decurtazione punti patente, come funziona“.

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