Coronavirus: la sospensione feriale delle udienze
Cosa succede nei Tribunali a causa dell'emergenza coronavirus e fino a quando valgono le nuove misure.
La sospensione delle udienze causa coronavirus
Il decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 ha introdotto una sospensione feriale di due settimane delle udienze, per il periodo compreso fra lunedì 9 marzo e domenica 22 marzo 2020. In queste due settimane sono state sospese le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutta Italia, e anche i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati.
Nel decreto sono previste delle eccezioni alla regola del rinvio d’ufficio: in questa guida saranno elencati i casi che vi rientrano e come funzionerà la giustizia in questo periodo, sottolineando che con il nuovo decreto legge del 17 marzo 2020, la sospensione dei termini è stata prorogata dal 22 marzo al 15 aprile 2020, con alcune novità al riguardo.
Sospensione feriale delle udienze: quali sono le eccezioni previste
Il decreto legge dell’8 marzo 2020 che ha portato, in relazione all’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, alla sospensione feriale delle udienze, prevede il mantenimento:
- delle udienze che sono competenza del tribunale per i minorenni relative a dichiarazioni di adottabilità, a minori stranieri non accompagnati, a minori accompagnati dalla famiglia e ai casi di grave pregiudizio;
- delle cause che riguardano gli alimenti o le obbligazioni alimentari;
- dei procedimenti cautelari che hanno come oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- dei procedimenti legati a provvedimenti di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei casi in cui ci sia una situazione motivata di indifferibilità non compatibile con provvedimenti provvisori e in quelli in cui l’esame diretto del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando sia incompatibile con la sua età e le sue condizioni di salute;
- dei procedimenti di cui all’art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;
- dei procedimenti di cui all’articolo 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;
- dei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- dei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’UE;
- dei procedimenti di cui all’articolo 283, 351 e 373 del c.p.c. e di procedimenti per i quali un ritardo può produrre un grave pregiudizio.
La dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, tramite un provvedimento motivato e non impugnabile.
Per quanto riguarda i processi di tipo penale saranno mantenute invece:
- le udienze di convalida dell’arresto o del fermo;
- le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
- le udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- le udienze nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nelle quali sono state disposte misure di prevenzione;
- le udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.
Cosa succede fino al 31 maggio 2020
Il decreto di legge prevede che nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, negli uffici che dispongono del servizio di deposito telematico, gli atti e i documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 debbano essere depositati esclusivamente per via telematica.
Anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato e l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto devono essere sostenuti con sistemi telematici di pagamento.
Nel periodo compreso fra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la partecipazione alle udienze di persone detenute, internate o in custodia cautelare è garantita tramite:
- videoconferenze;
- collegamenti da remoto.
Anche i colloqui con i congiunti negli istituti penitenziari e in quelli penali per minorenni, dal 9 marzo al 3 aprile 2020, si terranno a distanza. Si tratterà di corrispondenza telefonica, oppure di colloqui con apparecchiature e collegamenti posseduti dall’amministrazione penitenziaria.
Nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 saranno sospesi anche:
- i permessi premio;
- il regime di semilibertà.
Il decreto legge del 17 marzo 2020
La situazione che stiamo attraversando rappresenta una sorta di unicum nel quale le libertà sancite dalla Costituzione italiana, quale quella di libera circolazione sul territorio nazionale, di religione e di culto, sono momentaneamente sospese di fronte all’avanzare di un’emergenza mai vista prima.
Il decreto legge del 17 marzo 2020 – noto come decreto Cura Italia – ha portato a un ampliamento, non solo temporale, della sospensione di tutti i processi. Nel precedente decreto si faceva riferimento alla sospensione dei soli processi e procedimenti civili e penali pendenti per i quali l’udienza era stata fissata nel periodo compreso fra il 9 e il 22 marzo 2020, in base a quanto riportato nel comma 1.
Nel comma 2 veniva invece esplicitata la sospensione dei termini per il compimento dell’attività processuali riguardanti per tutti i processi e i procedimenti civili e penali pendenti, anche se non riguardanti il periodo interessato.
Il nuovo decreto ha:
- esteso i rinvii d’ufficio fino al 15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, fatta eccezione per quelli in cui l’imputato è in custodia cautelare;
- ha chiarito che la sospensione riguarderà tutti i processi, non solo quelli in pendenza nel lasso temporale di riferimento.
Il nuovo decreto ha imposto uno stop anche all’attività investigativa dei magistrati, che non potranno emettere avvisi di chiusura indagine oppure chiedere rinvii a giudizio dei soggetti indagati.
Le eccezioni previste sono le stesse che erano state precisate nel decreto dell’8 marzo 2020, n. 11. Fino al 15 aprile 2020 sarà sospeso:
- il decorso della prescrizione;
- quello dei termini di durata massima delle misure cautelari.
Tutte le comunicazioni e le notificazioni relative all’ambito penale saranno gestite per via telematica. Al fine di favorire il carico di lavoro delle cancellerie dei tribunali in relazione al rinvio delle udienze, è stata disposta la domiciliazione presso l’avvocato di fiducia dell’imputato.
Quali processi salteranno
Ci sono alcuni processi per i quali c’era particolare attesa e che saranno costretti a saltare a causa della sospensione feriale delle udienze fino al 15 aprile 2020. Fra questi, si annoverano per esempio:
- l’udienza preliminare per l’indagine relativa a Finpiemonte;
- il maxi processo ai No Tav, in quanto non è possibile far rispettare le distanze minime di sicurezza in aula;
- slitta al 12 giugno il processo per la cosiddetta faida di Volpiano, nel quale sono imputati 5 affiliati alla ‘ndrangheta per un triplice omicidio avvenuto nel 1997;
- saltano le udienze di processi ai colletti bianchi, come la tragedia di piazza san Carlo del 3 giugno 2017 a Torino, che era prevista per il 30 marzo, così come l’udienza del processo Ream che era stata fissata per il 1° aprile.
Sospensione feriale delle udienze – Domande frequenti
La sospensione delle udienze, che era stata inizialmente prevista per il periodo compreso fra il 9 e il 22 marzo 2020, è stata prorogata fino al 15 aprile 2020. Sono state rinviate tutte le udienze civili, penali e amministrative in tutta Italia e sospesi i termini processuali nei relativi procedimenti.
Il rinvio a giudizio non sarà applicato nel caso di cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio, per i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, e per quelli che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.
Si tratta di un dubbio sorto con il decreto dell’8 marzo 2020, che è stato fugato grazie al decreto del 17 marzo 2020: il rinvio d’ufficio riguarderà tutte le udienze fissate e sarà prevista anche la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Dal punto di vista civile riguarderà l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali, compresi quelli calcolati a ritroso.
Sì, ma dall’8 marzo al 31 maggio 2020 lo si potrà fare solo tramite videoconferenza e collegamenti da remoto.
I colloqui dal vivo con i carcerati sono stati sospesi per via preventiva e si potranno svolgere, fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe, solo telefonicamente o tramite le apparecchiature fornite dai penitenziari.