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Cosa vuol dire contumacia

In cosa consiste la contumacia, cosa cambia nel corso di un processo civile o penale e quali sono le conseguenze previste dal Codice di procedura civile.

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Redazione deQuo
15 Dicembre 2020
contumacia

Il termine contumacia viene utilizzato sia nel processo civile sia in quello penale: fa riferimento al caso in cui l’attore o il convenuto rinunci o si rifiuti di comparire in udienza, senza fornire un valido motivo

Ci possono dunque essere situazioni differenti nelle quali una delle parti è contumace: ci può essere una sentenza in contumacia, un processo, un divorzio, una condanna morte, e così via. 

In queste righe prenderemo in esame quali sono le conseguenze della contumacia e come si articola, in queste evenienze, l’iter processuale. 

Significato di contumacia

Una prima domanda utile da porsi per affrontare al meglio questo argomento è la seguente: “Che significa contumacia?”. Si tratta di una parola che deriva dal termine “contemno”, il cui significato “disprezzo della giustizia”. 

Nella pratica, infatti, la contumacia si realizza quando il soggetto che ha l’obbligo di presentarsi dinanzi al giudice decide di non comparire e di non giustificare la sua assenza

Il processo in contumacia, comunque, fa riferimento alla sola assenza dell’imputato in aula, ma non al fatto che lo abbia scelto volontariamente: la contumacia si verifica, infatti, anche nel caso di difetto di notifica, ovvero qualora l’imputato dovesse risultare assente perché non ha ricevuto la comunicazione relativa al processo a suo carico

La parte contumace dovrà ricevere in modo obbligatorio le notifiche relative:

  • alle sentenze definitive;
  • all’ordinanza con la quale si ammette l’interrogatorio o il giuramento;
  • alle nuove domande riconvenzionali. 
contumacia

Processo civile

Quali sono le conseguenze della contumacia nel processo civile? La procedura è differente a seconda della parte contumace, ovvero:

  • qualora fosse assente l’attore, ovvero la persona che ha dato origine al giudizio, allora il procedimento potrebbe continuare solo su richiesta della controparte, altrimenti il processo sarà dichiarato estinto;
  • se, invece, dovesse mancare il convenuto, il procedimento potrebbe continuare, ma si dichiarerebbe la contumacia solo dopo aver verificato che la notifica del processo non sia stata ricevuta. 

Processo penale

Nel caso di un processo penale, la contumacia di una delle parti, quindi l’assenza senza alcuna motivazione, non è un problema reale perché l’assente sarebbe rappresentato dal suo avvocato difensore

Al termine del procedimento, la parte contumace riceverà la notifica della sentenza, contenente anche la dichiarazione di contumacia

Nell’ipotesi in cui l’imputato assente dovesse presentarsi prima della decisione finale, il giudice annullerebbe la dichiarazione di contumacia e l’udienza proseguirebbe sentendo le ragioni della parte. 

Cosa succede se la parte contumace si costituisce

Nel corso di un procedimento giudiziario, può anche succedere che la parte contumace decida di costituirsi (art. 293 c.p.c.). Cosa succede in questo caso? 

Quest’ultimo avrà il diritto:

  • di disconoscere le scritture private che sono state prodotte contro di lui;
  • di chiedere al giudice il compimento degli atti che in altre situazioni non sarebbero più consentiti in questo stadio processuale, a patto che riesca a dimostrare che la sua assenza è stata dovuta alla mancata comunicazione o ricezione della notifica relativa al processo
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Questa possibilità è contenuta nell’articolo 294 c.p.c., nel quale si legge che: 

Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite”.

La contumacia nel Codice di procedura civile

Il processo in contumacia viene regolato dagli articoli dal 290 al 294 del Codice di procedura civile

L’articolo 290 c.p.c. regola la contumacia dell’attore e stabilisce che: “Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue”.

L’articolo 291 c.p.c. regola invece la contumacia del convenuto, per la quale è previsto che: “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma.

Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo”.

La dichiarazione di contumacia, prevista dall’articolo 171 c.p.c., viene emanata dal giudice dopo che sono state eseguite le opportune verifiche nel rispetto del principio del contraddittorio. 

Notificazione e comunicazione al contumace

Le notifiche degli atti che devono essere inviate al contumace sono inserite nell’articolo 292 c.p.c., il quale prevede che:

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza.

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale.

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”.

La sentenza n. 317 del 1989 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il primo comma dell’articolo 292 c.p.c. in relazione al fatto che non venga prevista la notifica del verbale relativo alla produzione di una scrittura privata, che deve essere invece comunicato. 

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