Atto di citazione: cos’è, termini e facsimile modello
L'atto di citazione è il punto di partenza del processo civile. Scopri come funziona, i requisiti, i termini da rispettare e il modello fac simile da utilizzare.
L’atto di citazione si svolge quando durante un processo civile un soggetto, chiamato attore, chiama in giudizio un alto soggetto, che viene invece nominato convenuto. L’obiettivo è quello di ottenere la tutela di un diritto attraverso una domanda di tipo giudiziale.
L’atto di citazione porta a fra scaturire il cosiddetto contraddittorio, che rappresenta il momento in cui l’attore e il convenuto si scontrano davanti a un terzo soggetto, il Giudice, che dovrà decidere chi ha ragione e chi ha torto.
In questa guida troverai maggiori dettagli su che cos’è l’atto di citazione, quali sono i termini che lo caratterizzano, un esempio di facsimile relativo al 2020 e i casi nei quali è previsto l’annullamento.
Cosa è un atto di citazione
L’atto di citazione rappresenta l’atto con cui si chiama in giudizio un’altra persona durante un processo di tipo civile. Le parti necessarie affinché l’atto possa concretizzarsi sono:
- l’attore, che è colui che avanza le pretese durante il processo;
- il convenuto, che è la persona verso la quale vengono avanzate le pretese;
- il Giudice, che ha il compito di risolvere la controversia.
L’atto di citazione, disciplinato dall’articolo 163 del Codice di procedura civile, è caratterizzato sempre da un oggetto del giudizio, che rappresenta l’obiettivo che si vuole raggiungere citando in giudizio qualcun altro in termini di richiesta, tutela e individuazione di un comportamento illecito. Per esempio, se si chiama in giudizio qualcuno per il danneggiamento della propria automobile:
- l’oggetto del giudizio è rappresentato dalla richiesta di risarcimento danni;
- si chiede la tutela per aver subito danni a causa di un sinistro;
- l’illecito che va punito, invece, è rappresentato dalla cattiva condotta alla guida da parte del convenuto.
Requisiti per fare un atto di citazione
Tra i requisiti alla base dell’atto di citazione, bisogna distinguere tra:
- quelli che specificano la cosiddetta vocatio in ius, contribuiscono cioè a formulare il contraddittorio fra le parti. In altre parole, la vocatio in ius rende noto al convenuto che è stata fissata un’udienza dalla controparte e che ha l’onere di costituirsi, nel rispetto di modalità e termini ben precisi;
- quelli che integrano la edictio actionis, che permette di definire e di notificare al convenuto la situazione che è alla base della richiesta posta al Giudice.
Vocation in ius atto di citazione
I requisiti che devono essere contenuti dall’atto di citazione affinché possa essere valido ed efficace e si possa formulare la vocation in ius sono:
- l’indicazione dell’organo giudiziario davanti al quale si propone la domanda;
- l’indicazione sia dell’attore sia del convenuto, con il dettaglio sui dati anagrafici, ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- l’indicazione del rappresentante legale o del procuratore dell’attore, ovvero dell’avvocato che fornirà la sua assistenza in fase di giudizio. La citazione deve contenere il suo nome, cognome, indirizzo dello studio, codice fiscale, fax e PEC. Deve altresì essere inserita la procura, ovvero l’atto con il quale l’avvocato riceve l’incarico di difendere l’attore in giudizio;
- l’indicazione dell’udienza di comparizione delle parti, che vengono invitate a costituirsi davanti al Giudice: nell’atto deve essere indicato il giorno dell’udienza di comparizione. Il convenuto viene invitato a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza o 10 giorni prima nel caso di termini abbreviati. Qualora il convenuto non dovesse rispettare i termini stabiliti dalla legge, potrebbe andare incontro ad alcune decadenze, in quanto alcune sue richieste devono essere necessariamente formulate entro i termini per essere accolte dal Giudice.
Atto di citazione e requisiti edictio actionis
I requisiti che devono essere necessariamente presenti nell’atto di citazione per formulare la edictio actionis, invece, sono riportati nella tabella seguente.
Requisito per la edictio actionis | Di cosa si tratta |
L’individuazione del petitum | L’oggetto della domanda, che corrisponde alla richiesta che viene fatta al Giudice. |
L’esposizione dei fatti e degli elementi, o delle norme di diritto | Sono i fatti sui quali si basa la richiesta dell’attore, che viene chiamata causa pretendi |
Le conclusioni | Sono le richieste finali che vengono formulate dall’attore al Giudice. Le conclusioni possono anche essere modificate nel corso della causa, a condizione che la modifica non abbia incidenze sull’oggetto del giudizio |
L’indicazione dei mezzi di prova | Esempi di mezzi di prova sono i testimoni che vengono sentiti a proposito dei fatti oggetto di causa, oppure la nomina di un perito che, nel caso di un sinistro stradale, avrà il compito di valutare i danni effettivi subiti dall’attore |
A proposito della costituzione da parte del convenuto, nel caso in cui non avvenga entro i termini, quest’ultimo perde il diritto di proporre una domanda riconvenzionale, ovvero una contro domanda rispetto a quella prevista dall’attore. Se si rispettano i termini previsti, invece, la domanda riconvenzionale può essere rivalutata dal Giudice.
Atto di citazione: termini
I termini costituiscono, come abbiamo visto, una parte importantissima dell’atto di citazione. In particolare:
- tra la data di notifica dell’atto di citazione e quella dell’udienza di comparizione devono trascorrere almeno 90 giorni;
- questo periodo di tempo potrebbe anche essere prolungato fino a 150 giorni, qualora il convenuto si trovasse all’estero, oppure essere abbreviato.
Il mancato rispetto del termine indicato determina la nullità dell’atto di citazione. Se, al contrario, il convenuto si costituisce prima della scadenza del temine, può chiedere che l’udienza di comparizione venga fissata in anticipo rispetto alla data indicata dall’attore nell’atto di citazione.
Il Giudice deve notificare alla cancelleria dell’attore la sua decisione in merito alla richiesta del convenuto 5 giorni prima della nuova udienza stabilita.
Nullità atto di citazione
I casi di maggiore frequenza nei quali si verifica la nullità della citazione, oltre al mancato rispetto dei termini riportato in precedenza, sono i seguenti:
- è assente l’indicazione dell’organo giudiziario o del luogo in cui dovrà svolgersi l’udienza;
- non è stata inserita o è incerta l’indicazione delle parti del giudizio, per esempio non è chiaro chi sia il convenuto;
- non è stata indicata la data dell’udienza di comparizione;
- non è presente l’invito al convenuto a costituirsi entro 20 giorni precedenti la data dell’udienza (o 10 nei casi abbreviati), con l’avvertenza che il mancato rispetto dei termini porterebbe alle decadenze stabilite dalla legge;
In questi casi:
- se il convenuto si presenta comunque in giudizio anche se l’atto è nullo, la Costituzione sana i vizi e gli effetti della domanda;
- se il convenuto, al contrario, non si costituisce in giudizio, il Giudice può procedere con la rinnovazione della citazione, entro un termine immodificabile, che deve essere assolutamente rispettato.
La rinnovazione serve a sanare i vizi e gli effetti della domanda a partire dalla prima notificazione: se l’attore non esegue la rinnovazione, allora la causa viene cancellata e il processo termina.
Oltre a quanto esposto finora, la citazione è nulla quando:
- non è stata inserita la determinazione dell’oggetto della domanda nell’atto;
- non è stata formulata l’esposizione dei fatti e delle norme di diritto che rappresentano le ragioni della domanda e le relative conclusioni. Di conseguenza, non conoscendo i fatti, il Giudice non può pronunciarsi in merito all’accaduto.
Nel caso in cui tali ipotesi di nullità dell’atto si dovessero verificare:
- se il convenuto non si dovesse costituire, viene rilevata la nullità dal Giudice e fissato il termine per la rinnovazione della citazione;
- se il convenuto si costituisce anche se l’atto è nullo, il Giudice fissa un termine all’attore entro il quale può integrare la domanda presentata.
Modello atto di citazione e facsimile
TRIBUNALE CIVILE DI__________
ATTO DI CITAZIONE
Il Sig__________, nato a _______ il__________ed ivi residente in via__________, cod. fisc. __________, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in__________via __________presso lo studio dell’avv. __________ (cod. fisc. __________fax__________pec__________) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato, da intendersi apposto in calce al presente atto.
Premesso
che DESCRIZIONE DEL FATTO__________
che __________INDICAZIONI DI DIRITTO SUL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
tutto ciò, premesso, il sig. __________, come sopra rappresentato e difeso
CITA
il Sig. __________. nato a __________ il__________ed ivi residente in via__________, cod. fisc. _________ (o la __________ S.p.a., P. I. __________, con sede in __________ via __________, in persona del legale rappresentante pro tempore) a comparire dinanzi al Tribunale di __________, nei locali delle sue ordinarie sedute in __________, Sezione e Giudice designandi, all’udienza del __________, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 (venti) giorni prima della fissata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui gli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
– accertarsi e dichiararsi __________________________;
– accertarsi e dichiararsi _____________________________;
– condannarsi, per l’effetto, ai sensi dell’art. ___________ c.c., il convenuto, al pagamento in favore dell’attore della somma di € __________ in linea capitale, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta nel limite di valore dichiarato della controversia, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali come per legge;
– con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria:
Allo stato degli atti, la causa appare documentalmente istruita.
Si chiede sin da ora abilitazione a prova contraria sulle circostanze che verranno eventualmente dedotte ed ammesse dalla difesa avversaria.
Si producono in copia i seguenti documenti:
- ___________
- ___________
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
Si dichiara che il valore del presente procedimento è compreso tra € _______________ ed € ___________ e che dunque il contributo unificato è pari a € ________.
Luogo, data ______________
Avv. _____________
Atto di citazione – Domande frequenti
L’atto di citazione è l’atto processuale con il quale un soggetto, denominato attore, propone una domanda giudiziale nei confronti di un altro soggetto, chiamato convenuto. L’atto ha una duplice funzione: la vocation in ius, ovvero convenire in giudizio il convenuto, e la editio actionis, ovvero chiedere al Giudice una tutela per una posizione giuridica.
Citare in giudizio vuol dire invitare qualcuno a presentarsi di fronte a un Giudice di Pace per celebrare una causa di tipo civile, nei modi e tempi descritti dalla legge. L’atto di citazione è un atto formale, deve quindi essere sottoscritto dall’attore (o dal suo difensore) e essere notificato al destinatario per produrre i suoi effetti.
Con la notifica dell’atto di citazione viene indicata la data della prima udienza: il convenuto dovrà scrivere la comparsa di risposta e depositarla in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza.