Aspettativa non retribuita: come funziona
Cosa significa l'espressione "aspettativa non retribuita", chi può richiederla e quali sono le principali motivazioni per le quali viene accolta.
- Si parla di aspettativa non retribuita per indicare il periodo di assenza dal lavoro nel quale il dipendente non riceve lo stipendio, ma ha il diritto a mantenere il posto di lavoro.
- Diversa è, invece, l’aspettativa retribuita, nella quale si riceve la contribuzione mensile anche in assenza di prestazione lavorativa. In entrambi i casi il lavoratore non può essere licenziato.
- Sono diversi i motivi per i quali è possibile fare ricorso all’aspettativa non retribuita, che può essere, per esempio per motivi familiari, per motivi personali, per malattia.
- Di seguito saranno illustrate alcune delle motivazioni più frequenti per le quali viene richiesta e come ottenerla.
Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari
Tra le motivazioni per le quali è possibile ricorrere all’aspettativa non retribuita fanno parte i gravi motivi familiari, la cui durata massima è pari a 2 anni, che possono essere continuativi oppure frazionati.
La richiesta può riguardare il lavoratore dipendente, così come il convivente, i parenti o gli affini entro il 3° grado disabili, anche nel caso in cui non siano conviventi, il coniuge, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i fratelli e le sorelle, il suocero e la suocera.
Rientrano tra i gravi motivi:
- la cura e l’assistenza di uno dei soggetti sopra citati;
- l’impegno richiesto dopo la morte di uno dei soggetti citati;
- una condizione di grave disagio personale;
- la presenza di condizioni che derivano da patologie acute o croniche che hanno colpito i soggetti sopra citati in modo permanente o temporaneo, provocando una perdita della loro autonomia e la necessità di ricevere assistenza continua.
Come fare richiesta
La richiesta relativa all’aspettativa non retribuita per motivi familiari varia in relazione al contratto collettivo del dipendente. Per esempio, nel caso del CNNL Terziario – Commercio il datore di lavoro ha 10 giorni di tempo per comunicare al dipendente l’accettazione o il rifiuto della richiesta presentata.
Nei casi urgenti i giorni da rispettare diventano invece 3. Il datore di lavoro dovrà motivare un eventuale diniego o le ragioni per le quali ha concesso il congedo dal lavoro soltanto in modo parziale.
In queste evenienze, il diretto interessato ha la possibilità di richiedere che la pratica venga riesaminata nei 10 giorni successivi.
Qualora sul contratto del lavoratore non vi fossero indicazioni in merito, il termine da rispettare per l’accoglimento della sua richiesta è comunque pari a 10 giorni.
A seconda dei casi il richiedente sarà tenuto a presentare:
- i certificati medici attestanti la patologia acuta o cronica alla base della richiesta;
- il certificato di morte.
Lavoratori tossicodipendenti
L’articolo 124 del DPR n. 309/90 prevede la possibilità che i lavoratori tossicodipendenti o i dipendenti che abbiano familiari con problemi di tossicodipendenza possano richiedere un’aspettativa non retribuita pari a un periodo massimo di 3 anni, nel corso dei quali dovranno partecipare a programmi di riabilitazione.
La condizione del lavoratore dovrà essere certificata dal SERT, che è presente presso ogni ASL. Le domande dovranno essere presentata in forma scritta nel rispetto delle condizioni previste dal proprio contratto di lavoro.
Quando il motivo è la formazione professionale
L’articolo 5 della legge n. 53/200 prevede la possibilità per il lavoratore dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità in azienda di richiedere l’aspettativa non retribuita per il completamento della sua formazione professionale.
Il lavoratore avrà diritto a:
- terminare la scuola dell’obbligo;
- conseguire il diploma o la laurea;
- partecipare ad attività formative differenti rispetto a quelle proposte dal datore di lavoro.
In questo caso la durata del congedo dal lavoro non potrà superare gli 11 mesi, che potranno essere continuativi oppure frazionati.
Le modalità per la richiesta, che deve essere in genere inviata in forma scritta, variano in relazione alla tipologia di contratto. Per esempio, nel caso del CCNL Metalmeccanica la richiesta dovrà essere presentata:
- almeno 30 giorni prima per l’aspettativa di durata fino a 10 giorni;
- almeno 60 giorni prima nel caso di durata maggiore.
Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/70, l’aspettativa può essere richiesta anche dai dipendenti privati che vengano eletti membri del Parlamento italiano o europeo.
La legge n. 267/2000 prevede invece che possano usufruirne anche i soggetti che ricoprono le seguenti cariche amministrative locali:
- sindaci, presidenti di province, consiglieri comunali e provinciali;
- membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
- componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.
Il diritto spetta anche a chi ricopre cariche sindacali a livello provinciale o nazionale.
Aspettativa non retribuita – Domande frequenti
Sono diverse le motivazioni che permettono di richiedere l’aspettativa non retribuita: ecco quali sono le più comuni.
La durata dell’aspettativa non retribuita è legata alla motivazione per la quale si richiede: scopri a quanti mesi può corrispondere a seconda dei casi.
L’aspettativa è un periodo di congedo durante il quale il lavoratore non svolge alcuna attività professionale, ma non può essere licenziato: scopri come funziona quella non retribuita.