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Cosa vuol dire e cosa presuppone la responsabilità civile

Cos'è la responsabilità civile, come si articola, cosa comprende e qual è la differenza rispetto alla responsabilità penale.

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Redazione deQuo
29 Ottobre 2022
responsabilità civile

In diritto, la responsabilità civile fa parte di una categoria più ampia, ovvero quella della responsabilità giuridica, all’interno della quale rientrano anche la responsabilità:

  1. penale;
  2. oggettiva;
  3. amministrativa;
  4. contabile;
  5. disciplinare. 

Cosa vuol dire responsabilità civile? Nella pratica comprende quelle norme che servono a individuare il soggetto che dovrà pagare il costo della lesione arrecata all’interesse di qualcun altro

Al contempo, per responsabilità civile si intende la stessa obbligazione con cui ripagare il danno e che grava sul soggetto che lo ha procurato. 

Responsabilità civile: fonti normative

La responsabilità civile si basa su alcune norme del Codice civile, quali gli articoli 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c., ma anche gli articoli 10 e 874 c.c. 

Deriva poi anche da altre disposizioni, quali:

  • l’art. 15 D- Lgls. 30 giugno 2003, n. 196;
  • gli artt. 114 ss., D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
responsabilità civile auto

Cosa comprende la responsabilità civile?

La responsabilità civile si articola in:

  1. responsabilità civile contrattuale;
  2. responsabilità civile extracontrattuale;
  3. responsabilità ex lege, o ex variis causarum figuris.

La responsabilità civile contrattuale corrisponde a tutti i casi in cui si verifica un inadempimento contrattuale.

In tutte le ipotesi citate, interviene il cosiddetto fatto illecito, per il quale, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

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Quando viene esclusa la responsabilità civile?

Le cause di esclusione della responsabilità civile vengono enunciate agli articoli 2044 e 2045 del Codice civile, sulla legittima difesa e sullo stato di necessità.

In particolare, l’articolo 2044 sulla legittima difesa recita che:

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

L’articolo 2045 sullo stato di necessità prevede che

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

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responsabilità civile esempio esclusione

Un altro caso in cui la responsabilità civile viene esclusa è quello in cui un evento dannoso sia stato commesso in una condizione di incapacità di intendere e di volere

Questa casistica è contenuta nell’articolo 2046 c.c., nel quale si legge che Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

Ci sono poi altre ipotesi specifiche, previste agli articoli 2047 (Danno cagionato dall’incapace) e 2048 c.c. (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte), oltre che una responsabilità oggettiva, che può consistere in:

  • una responsabilità dei padroni o committenti (2049 c.c.), quindi in conseguenza di un fatto altrui;
  • una responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (2050 c.c.). 

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Cosa presuppone la responsabilità civile?

La commissione di un fatto illecito comporta un risarcimento del danno causato, in cui criteri sono fissati dall’articolo 2056 del Codice civile. 

Ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., si considerano due voci:

  1. il danno emergente, che comprende qualsiasi perdita di utilità nel patrimonio del danneggiato;
  2. il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno che si sarebbe invece ottenuto in assenza di un danno. 

Nel caso di danno permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (art. 2057 c.c.).

Per il danno in forma specifica:

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (art. 2058 c.c.).

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Responsabilità civile – Domande frequenti

Quando si ha responsabilità civile?

La responsabilità civile può essere di tre tipi: contrattuale, extracontrattuale, ex lege. Scopri di più sulle sue caratteristiche. 

Che differenza c’è tra responsabilità civile e penale?

La principale differenza consiste nel fatto che con la responsabilità civile per cui scatta il risarcimento del danno, mentre con la responsabilità penale può essere prevista una sanzione pecuniaria o detentiva.

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