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Fecondazione assistita eterologa: il divieto è incostituzionale

La fecondazione assistita eterologa è stata leggitimata in Italia dopo l'abolizione del divieto ritenuto incostituzionale.

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Redazione deQuo
30 Novembre 2018
fecondazione assistita

La sentenza n. 162 del 9 aprile 2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3 della legge n. 40 del 2004, norma che prevedeva il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, il divieto di procreazione assistita di tipo eterologo è stato eliminato dall’ordinamento italiano, perché contrario ai principi costituzionali.

Fecondazione assistita eterologa: cos’è

Oggi le coppie sposate o conviventi di sesso diverso possono ricorrere alla tecnica di fecondazione artificiale di tipo eterologo, che consiste nell’utilizzo di gameti estranei alla coppia. Con la sentenza n. 162/2014, appena menzionata, continua l’opera di riforma della legge n. 40 del 2004 mediante l’eliminazione di quelle norme che limitavano il diritto delle coppie che non possono avere figli di formare una famiglia.

Infatti, già nel 2009 il giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, ove si prevedeva il numero massimo di embrioni riproducibili (il limite era tre) e la necessità del loro unico e contemporaneo impianto.

Con la sentenza n. 162 la Consulta ha fatto cadere un altro dei fondamentali pilastri della legge n. 40 del 2004, il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa, permettendo così a coppie sposate o stabilmente conviventi, purché di sesso diverso, di ricorrere alla c.d. inseminazione artificiale qualora siano affette da una patologia che causi sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile.

Divieto di fecondazione assistita eterologa: norme costituzionali violate

Su ricorso dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano la Corte ha deciso di accogliere le doglianze avanzate dai giudici a quibus nel ritenere il divieto di fecondazione eterologa contrario gli articoli 2, 3, 31 e 32 Cost. In particolare, esso violava il diritto fondamentale di formare una famiglia, impedendo alle coppie sterili il diritto alla piena realizzazione della vita privata familiare.

Secondo, violava il principio di uguaglianza di trattamento senza discriminazione alcuna, laddove, posto che la legge n. 40 dichiara lo scopo di “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.

Il divieto di fecondazione eterologa realizzava un diverso trattamento tra le coppie in relazione al loro stato di infertilità, negando alle coppie assolutamente sterili ciò che invece concederebbe alle altre, le quali, grazie alle loro più favorevoli condizioni di salute, possono accedere alla fecondazione di tipo omologo.

Infine, violava il diritto alla salute dell’individuo, inteso anche come tutela della salute psichica dell’individuo: non v’è dubbio infatti che l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla procreazione eterologa, potrebbe incidere negativamente sulla salute della coppia.

Sotto un altro profilo, la Corte ha sottolineato come la fecondazione eterologa miri, da un alto, a favorire la vita e, dall’altro, non comporti rischi per la salute dei donanti e dei donatari, eccedenti i normali rischi insiti in qualsiasi pratica terapeutica. Pertanto, risultava ingiustificato tale divieto anche sotto il profilo della tutela del diritto alla salute.

La Corte, inoltre, ha ritenuto il divieto di fecondazione assistita eterologa privo di alcun fondamento costituzionale. Invero, la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia con figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi riconducibile agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, riguardante la sfera privata e familiare.

Tale libertà può subire limitazioni soltanto se esse siano ragionevolmente giustificate sotto il profilo della loro necessarietà per la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti non altrimenti tutelabili. Orbene, le limitazioni alla sfera di libertà di autodeterminazione nella propria sfera personale e familiare poste dal divieto di fecondazione eterologa sono state ritenute prive di fondamento alcuno, in quanto non giustificate dalla tutela di altri valori costituzionali di superiore o pari rango.

Fecondazione assistita eterologa: quando è legittimo

E’ possibile ricorre alla tecnica di fecondazione assistita di tipo eterologo soltanto nei casi di accertata esistenza di una patologia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. Il ricorso alla stessa dovrebbe ritenersi consentito solo qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e sia accertato il carattere assoluto delle stesse, mediante apposita certificazione medica.

Possono accedervi soltanto coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (art. 5, comma 1 legge n. 40 del 2004).

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